Cassazione Civile, Ordinanza n. 02211/2025 del 30/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio per la riscossione di contributi condominiali pari a euro 34.287,81, fondati sulla delibera assembleare del 26 febbraio 2014, che aveva approvato il rendiconto delle spese di gestione 2012-2013, il preventivo 2013-2014 e spese di rifacimento del tetto. La società condomina ha proposto opposizione sostenendo che la ripartizione era illegittima perché non applicabile, nella specie, la tabella millesimale convenzionale denominata "Tibiletti". Il Tribunale ha respinto l’opposizione e la Corte d’appello ha confermato. In parallelo, la medesima delibera è stata impugnata dal condominio e la Corte d’appello, con diversa sentenza, l’ha annullata limitatamente ai punti primo, secondo e terzo. Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, la società ha dedotto in primo luogo che l’annullamento della delibera da parte della Corte d’appello avrebbe dovuto travolgere il decreto ingiuntivo; ha poi denunciato violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea applicazione dell’onere della prova e dei fatti non contestati, oltre a vizi di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Il condominio, nel proprio ricorso contro la sentenza di annullamento della delibera, ha sostenuto invece che la tabella Tibiletti costituiva una convenzione derogatoria valida per l’intera gestione condominiale e che la Corte d’appello aveva male interpretato i documenti e gli atti negoziali richiamati.
La decisione
La Corte ha riunito i due ricorsi per connessione. Ha rigettato il ricorso del condominio contro la sentenza che aveva annullato la delibera assembleare del 26 febbraio 2014, ritenendo infondati i motivi fondati su violazione delle norme di interpretazione contrattuale, valutazione delle prove e omesso esame di fatti decisivi: la Corte d’appello aveva correttamente interpretato le tabelle Tibiletti come convenute solo per specifici beni comuni e non per la totalità delle spese condominiali. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso della società condomina contro la sentenza che aveva rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. La Corte ha affermato che, anche dopo l’annullamento della delibera di riparto, il giudice dell’opposizione deve comunque verificare se e in quale misura il credito condominiale sussista sulla base dei criteri legali di riparto o di eventuali altre convenzioni applicabili, dovendo valutare la fondatezza della pretesa creditoria al momento della decisione.
Norme richiamate
art. 274 c.p.c.
tra giudizi pendenti davanti allo stesso ufficio giudiziario, la connessione tra opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione della delibera giustifica la riunione dei procedimenti
art. 295 c.p.c.
se non è possibile riunire o dichiarare la continenza, il giudice dell’opposizione può sospendere il processo per la pendenza del giudizio pregiudiziale
art. 337, comma 2, c.p.c.
può fondare la sospensione dell’opposizione quando penda il giudizio sulla delibera presupposta
art. 39, comma 2, c.p.c.
può configurarsi continenza tra opposizione a decreto ingiuntivo e impugnazione della delibera presupposta, per identità di soggetti e interdipendenza delle domande
art. 1137 c.c.
l’invalidità della delibera condominiale deve essere accertata con effetti per tutti i condomini; l’impugnazione della delibera può incidere sul credito monitorio
art. 1123, comma 1, c.c.
la convenzione derogatoria ai criteri legali di riparto delle spese richiede un testo chiaro e inequivoco e, se contrattuale, approvazione unanime
art. 1118 c.c.
richiamato per distinguere la quota di contitolarità sulle parti comuni dal diverso titolo convenzionale di riparto delle spese
art. 1135 c.c.
il rendiconto e lo stato di ripartizione delle spese sono approvati dall’assemblea nell’ambito della gestione condominiale
art. 1372 c.c.
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia contrattuale di alcune obbligazioni assunte nella tabella convenzionale
artt. 115 e 116 c.p.c.
il giudice di merito non ha violato tali norme perché non ha posto a base della decisione prove non dedotte e ha valutato le risultanze documentali secondo prudente apprezzamento
artt. 1362 e 1363 c.c.
la Corte d’appello non ha attribuito alla convenzione un significato incompatibile con il senso letterale e con la connessione delle clausole
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
non sussiste il vizio di motivazione denunciato, perché la censura mirava in realtà a un nuovo esame del merito
art. 63, comma 1, disp. att. c.c.
la deliberazione di riparto è rilevante ai fini dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo per contributi condominiali
art. 1136, comma 2, c.c.
richiamato per distinguere l’approvazione delle tabelle meramente ricognitive da quella di una convenzione derogatoria, che richiede unanimità
art. 2697 c.c.
nel giudizio di opposizione il condominio deve provare il credito azionato, anche alla luce dell’eventuale annullamento della delibera
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente di porre a carico del ricorrente soccombente l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice deve verificare non solo la regolarità formale del titolo monitorio, ma l’attuale sussistenza del credito al momento della decisione, potendo rilevare l’eventuale annullamento della delibera presupposta senza che ciò esaurisca automaticamente l’esame del merito.
- L’annullamento della delibera di approvazione o riparto delle spese non esclude di per sé il credito del condominio quando si tratti di spese che, per legge o per diversa convenzione, sono comunque dovute: il giudice dell’opposizione deve accertare se il credito sussista secondo i criteri legali applicabili o secondo un’eventuale convenzione valida.
- Una tabella millesimale o convenzione condominiale può derogare ai criteri legali di riparto solo se il testo esprime in modo chiaro e inequivoco l’ambito della deroga; in caso di ambiguità, il giudice di merito può interpretarla restrittivamente e limitarne l’efficacia alle sole spese o ai soli beni espressamente menzionati.
- La convenzione derogatoria ex art. 1123, comma 1, c.c. è cosa distinta dal titolo relativo alla contitolarità sulle parti comuni: la prima incide sui criteri di contribuzione alle spese, il secondo sulla misura della partecipazione alla proprietà comune.
- Tra opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali e impugnazione della delibera presupposta può sussistere continenza, connessione o un rapporto di pregiudizialità-dipendenza che giustifica riunione o sospensione del processo per evitare giudicati contrastanti.
- Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono ammissibili quando si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
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