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Ordinanza

Ordinanza n. 207/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento amministrativo n. -OMISSIS- adottato dalla Questura della Provincia di Firenze in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-con il quale veniva prescritto l’obbligo di presentazione alla P.G. in occasione delle partite disputate dalla squadra A.c. Fiorentina per la durata di anni tre e veniva ordinato il divieto “di accedere ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi ai campionati nazionali professionisti e dilettanti, ai tornei internazionali ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale nonché sul territorio degli altri stati dell’Unione europea per la durata di anni otto (proroga di anni 3 dagli originari 5)..” con il plurimo obbligo di presentazione alla PG.

Giustizia amministrativa202600634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Firenze recante obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per tre anni e divieto di accesso agli incontri di calcio per otto anni

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario DASPO)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento questorile con cui gli erano stati imposti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in occasione delle partite della squadra indicata e il divieto di accesso, per otto anni, ai luoghi di svolgimento di numerose manifestazioni calcistiche nazionali e internazionali, quale proroga di un precedente divieto quinquennale. La contestazione riguarda l'insufficienza e contraddittorietà degli elementi istruttori, in particolare dei fotogrammi utilizzati per identificare il ricorrente come partecipante agli scontri indicati nel provvedimento, nonché l'assenza di evidenti elementi di collegamento tra tali scontri e il tifo sportivo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistente un sufficiente fumus boni iuris. In sede di sommaria valutazione, l'identificazione del ricorrente quale partecipante agli scontri è apparsa incerta e contraddittoria sulla base dei fotogrammi prodotti dalla Questura; la medesima criticità era stata rilevata dal G.I.P. in sede di convalida dell'obbligo di firma e in una precedente ordinanza della stessa Sezione. Il TAR ha inoltre rilevato l'assenza di evidenti elementi di collegamento degli scontri con il tifo sportivo e ha giudicato non giustificate dagli accertamenti istruttori le limitazioni alla libertà di circolazione imposte. Ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento, fissando l'udienza pubblica per il merito al 10 giugno 2026, anche in considerazione della rinuncia delle parti al rispetto integrale dei termini a difesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere gli effetti dell'atto impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l'incerta e contraddittoria identificazione del destinatario di una misura di prevenzione sportiva, desunta da materiale fotografico non univoco, può integrare un sufficiente fumus boni iuris per la sospensione del provvedimento.
  • Le misure limitative della libertà di circolazione collegate a condotte violente richiedono accertamenti istruttori idonei a dimostrare sia la riferibilità della condotta al destinatario sia il collegamento degli episodi con il contesto del tifo sportivo.
  • La sospensione cautelare di un divieto di accesso alle manifestazioni sportive e dei connessi obblighi di presentazione è giustificata quando tali misure non risultino adeguatamente supportate dagli accertamenti istruttori disponibili.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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