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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30713/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di alcuni lavoratori a ottenere dall'INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, il pagamento del TFR maturato alle dipendenze di una società poi fallita, per importi già ammessi allo stato passivo della procedura. Secondo i lavoratori, il Fondo doveva intervenire per la quota di TFR maturata presso il datore fallito. L'INPS ha invece sostenuto che vi fosse stato un trasferimento di ramo d'azienda a favore di una ditta individuale, con prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria: per effetto dell'art. 2112 c.c., la cessionaria sarebbe subentrata nel rapporto ed avrebbe assunto la correlativa obbligazione, anche per la quota di TFR maturata prima del trasferimento, con conseguente insussistenza dei presupposti per l'intervento del Fondo. L'unico motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2 l. 297/1982, 1 e 2 d.lgs. 80/1992, in relazione all'art. 2112 c.c., per avere la corte territoriale riconosciuto il diritto al Fondo nonostante la prosecuzione del rapporto con la cessionaria del ramo d'azienda.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha affermato che la prestazione del Fondo di Garanzia ha natura autonoma e presuppone che il lavoratore sia ancora alle dipendenze del datore insolvente al momento della cessazione del rapporto; se invece, per effetto di cessione d'azienda o di ramo, il rapporto prosegue con il cessionario, il datore cedente non è più il datore di lavoro attuale e manca il presupposto per l'intervento del Fondo. Poiché nel caso concreto i lavoratori erano transitati alla cessionaria del ramo d'azienda e la Corte d'appello non aveva fatto corretta applicazione di tali principi, la sentenza impugnata è stata cassata. La Corte, ritenuta non necessaria un'ulteriore istruzione in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda dei lavoratori e ha compensato le spese di merito e di legittimità per la natura controversa della questione.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario del ramo d'azienda esclude che il cedente fallito resti il datore di lavoro rilevante ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia.

  • art. 2 l. 297/1982

    Il diritto alla prestazione del Fondo di Garanzia nasce solo al ricorrere dei presupposti legali di insolvenza del datore di lavoro e di cessazione del rapporto con tale datore; è una prestazione previdenziale autonoma rispetto al credito di lavoro.

  • art. 1 d.lgs. 80/1992

    È richiamato unitamente alla disciplina del Fondo di Garanzia come fonte del meccanismo di tutela previdenziale del TFR insoluto.

  • art. 2 d.lgs. 80/1992

    Individua, insieme alla legge n. 297/1982, i presupposti di intervento del Fondo, legati allo stato di insolvenza del datore di lavoro e alla cessazione del rapporto.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, accolta la censura e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito rigettando la domanda dei lavoratori.

  • art. 380bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

Massime di principio

  • Il diritto del lavoratore alla prestazione del Fondo di Garanzia per il TFR ha natura autonoma e previdenziale: non coincide con il credito di lavoro verso il datore e sorge solo quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
  • Ai fini dell'intervento del Fondo, occorre che il datore di lavoro insolvente sia il datore attuale al momento della cessazione del rapporto; se il rapporto prosegue con il cessionario a seguito di trasferimento d'azienda, il datore cedente non è più tenuto quale datore attuale e il Fondo non è chiamato a sostituirlo.
  • L'ammissione del credito al passivo fallimentare del cedente non vincola l'INPS, che è estraneo alla procedura concorsuale e può contestare l'esigibilità del TFR e l'esistenza dei presupposti di legge per l'intervento del Fondo.
  • L'erronea sussunzione di una fattispecie concreta, pur pacifica nei suoi fatti, nell'art. 2112 c.c. integra violazione di legge censurabile in cassazione.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaGiudicato

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