Sentenza n. 507/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento a) della determinazione dirigenziale del Comune di Torre del Greco n. -OMISSIS- recante il rinnovo dell’aggiudicazione di servizi cimiteriali (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione e traslazione salme) in favore della Depac Società Cooperativa Sociale a r.l.; b) della relazione istruttoria e della determinazione di accoglimento delle giustificazioni della società aggiudicataria, rese dal RUP e recepite nel suddetto provvedimento di aggiudicazione; c) di ogni altro atto adottato dall’amministrazione appaltante e/o dalla commissione giudicatrice; e per la condanna dell’amministrazione comunale al risarcimento del danno in forma specifica mediante, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l’aggiudicataria, ordine di aggiudicazione dell’appalto alla società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: riaggiudicazione dell'appalto di servizi cimiteriali alla società cooperativa sociale aggiudicataria
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata nella procedura aperta indetta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ha impugnato la riaggiudicazione disposta dopo l'annullamento della precedente aggiudicazione per difetto di istruttoria nella verifica di anomalia. Ha dedotto, in particolare: l'incompetenza del dirigente che aveva adottato la riaggiudicazione; l'assenza o insufficienza della relazione istruttoria e della motivazione sulla congruità dell'offerta; l'inammissibile modifica dell'offerta economica attraverso le nuove giustificazioni; l'inaffidabilità dell'offerta per l'errata indicazione dei livelli retributivi; e, soprattutto, l'ingiustificata riduzione dei costi della manodopera mediante il riconoscimento dell'esonero contributivo relativo a un lavoratore qualificato come persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4 della legge n. 381/1991. Il giudice ha inoltre esaminato la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento in forma specifica, diretta a ottenere l'aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Sono state respinte le censure relative all'incompetenza, poiché i settori comunali interessati erano retti dalla medesima persona fisica, nonché quelle concernenti l'assenza della relazione istruttoria e l'obbligo di una motivazione analitica dell'esito positivo della verifica di anomalia. È stata ritenuta ammissibile la modifica delle singole voci di costo nelle giustificazioni, purché resti invariato il prezzo complessivo offerto; nel caso concreto, inoltre, la diversa indicazione dei livelli retributivi è stata qualificata come mero refuso. È stata invece accolta la censura relativa al mancato rispetto delle condizioni per l'esonero contributivo previsto dall'art. 4 della legge n. 381/1991. La documentazione dimostrava lo status di persona svantaggiata e il requisito occupazionale minimo del 30%, ma non dimostrava che il lavoratore fosse socio della cooperativa né che sussistesse un impedimento legittimo ad assumere tale qualità. Il costo della manodopera doveva quindi essere calcolato al lordo degli oneri contributivi; lo scostamento dal costo tabellare, pari a circa € 30.774,55, rendeva l'offerta anomala, anche perché il maggior costo avrebbe superato l'utile dichiarato. La stazione appaltante aveva pertanto errato nel ritenere congrua l'offerta e avrebbe dovuto escludere l'aggiudicataria. È stata annullata la riaggiudicazione e la stazione appaltante è stata tenuta a rideterminarsi mediante scorrimento della graduatoria in favore della seconda classificata. La domanda di inefficacia del contratto è stata respinta e quella risarcitoria in forma specifica dichiarata inammissibile, non essendo stata provata la stipulazione del contratto. Comune e aggiudicataria sono stati condannati in solido, con ripartizione interna paritaria, alle spese processuali, al rimborso del contributo unificato e al compenso del verificatore.
Norme richiamate
art. 120 c.p.a.
Disciplina il rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento; il giudice ha inoltre ritenuto che la pubblicazione anticipata del dispositivo presupponga una richiesta espressa delle parti.
art. 124 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica e di subentro presuppone, tra l'altro, la dimostrazione dell'avvenuta stipulazione del contratto; in assenza di prova della stipula, la connessa domanda è stata dichiarata inammissibile.
art. 110, comma 5, d.lgs. 36/2023
La disposizione è stata applicata quale parametro della verifica dell'anomalia e della necessità di escludere l'offerta non adeguatamente giustificata, anche in relazione ai costi della manodopera.
art. 4, commi 1, 2 e 3, l. 381/1991
Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa, la condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione della pubblica amministrazione e, compatibilmente con lo stato soggettivo, tali persone devono essere socie; le aliquote contributive relative alla retribuzione delle persone svantaggiate sono ridotte a zero, con l'eccezione prevista dal comma 3-bis.
L'esonero contributivo richiede cumulativamente lo status di persona svantaggiata documentato da una pubblica amministrazione, il rispetto della soglia occupazionale minima del 30% e la qualità di socio della cooperativa, salvo legittimo impedimento derivante dallo stato soggettivo. La mancata prova anche di una sola condizione impedisce di computare il beneficio ai fini della giustificazione dell'offerta.
art. 1, comma 1, lett. b), l. 381/1991
Rileva per qualificare la cooperativa aggiudicataria come cooperativa sociale che svolge attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Massime di principio
- La verifica di anomalia ha natura globale e sintetica e costituisce espressione di discrezionalità tecnica; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando la valutazione sia manifestamente illogica, inattendibile, erronea, insufficientemente motivata o viziata da difetto di istruttoria.
- In sede di verifica dell'anomalia è possibile modificare o rimodulare le giustificazioni delle singole voci di costo, anche per correggere errori di calcolo o considerare economie sopravvenute, purché resti invariato l'importo complessivo dell'offerta economica.
- L'esonero contributivo previsto per i lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali richiede cumulativamente la prova dello status di persona svantaggiata, del raggiungimento della quota minima del 30% di lavoratori svantaggiati e della qualità di socio della cooperativa, salvo legittimo impedimento derivante dallo stato soggettivo.
- Le tabelle ministeriali sul costo medio del lavoro costituiscono un parametro legale di riferimento, non inderogabile; tuttavia, uno scostamento rilevante e non puntualmente giustificato determina l'inattendibilità dell'offerta e la sua anomalia.
- L'esito positivo della verifica di anomalia non richiede normalmente una motivazione analitica quando le ragioni della congruità risultino dalle giustificazioni dell'offerente; ciò non esonera la stazione appaltante dall'esaminare effettivamente e correttamente i profili decisivi dell'offerta.
- Gli atti endoprocedimentali privi di autonoma lesività, come la relazione istruttoria e l'atto di accoglimento delle giustificazioni, non sono autonomamente impugnabili quando il loro contenuto sia recepito nel provvedimento finale di aggiudicazione.
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