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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28704/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In sede di appello le parti avevano raggiunto un accordo ex art. 599-bis c.p.p. e la Corte di appello aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, rideterminando la pena in anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per un reato in materia di stupefacenti. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili solo censure attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione del giudice, mentre non sono ammissibili doglianze su motivi rinunciati o sulla determinazione della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Poiché il ricorso riguardava esclusivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche, è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta non rientrava tra quelle consentite avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. Non emergendo profili di illegalità della pena, non vi era spazio per un annullamento d'ufficio. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a base della condanna, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti

  • art. 599-bis c.p.p.

    il ricorso avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione e all'eventuale illegalità della pena; non consente di dedurre motivi rinunciati o censure sulla determinazione della pena non trasfuse in illegalità

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro rispetto a doglianze che non sono deducibili nel ricorso contro sentenza ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 444 c.p.p.

    richiamato in comparazione con il concordato in appello per evidenziarne la diversa fisionomia e la più ampia possibilità di ricorso avverso il patteggiamento

  • art. 448-bis c.p.p.

    richiamato per distinguere le ipotesi di annullamento previste per il patteggiamento rispetto alla più limitata area di sindacato nel concordato in appello

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso 'senza formalità' nei casi previsti

Massime di principio

  • Avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso in modo ristretto e non può investire motivi rinunciati o censure inerenti alla motivazione sulla pena, salvo che la sanzione sia illegale.
  • La deduzione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è scrutinabile in cassazione quando la decisione impugnata sia il risultato di un accordo processuale in appello che ha comportato la rinuncia ai motivi di impugnazione.
  • Nel concordato in appello la possibilità di intervento officioso della Corte di cassazione resta limitata ai soli casi di illegalità della pena, intesa come sanzione fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • Il concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. ha una fisionomia diversa dal patteggiamento ex art. 444 c.p.p., poiché si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione e comporta una più ampia preclusione al sindacato di legittimità.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, consegue ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in relazione al grado di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

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