Cassazione Penale, Sentenza n. 29906/2022 del 27/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 12/10/2021 del Tribunale di Milano che confermava la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente contestava: (i) l'erronea applicazione dell'art. 512-bis c.p. (sostenendo che il Tribunale avrebbe confuso la mera gestione/condotta uti dominus con la titolarità effettiva e che mancasse il dolo specifico sia di eludere misure di prevenzione sia di agevolare delitti di ricettazione/riciclaggio collegati a reati fiscali non contestati a lui); (ii) l'erronea applicazione dell'art. 416-bis.1 c.p. (si contestava che non fosse provato il fine specifico di agevolare l'associazione mafiosa e che l'indicazione della 'ndrangheta sarebbe stata generica); (iii) la mancata e insufficiente motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sulla scelta della custodia in carcere, anche alla luce del tempo intercorso tra i fatti e l'adozione della misura. Sono stati poi aggiunti motivi nuovi che criticavano l'uso e la valutazione delle intercettazioni e la violazione di norme probatorie e processuali (art.192, 273, 546 c.p.p., nonché riferimenti agli artt. 43 e 110 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 512-bis: il Tribunale aveva motivatamente individuato Paviglianiti come effettivo titolare di MCF s.r.l.s., non mero amministratore, sulla base delle intercettazioni che ne dimostravano la gestione e le decisioni come «proprietario». Ha ritenuto inoltre fondato l'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p., ritenendo provato il fine specifico di agevolare l'associazione 'ndranghetista alla luce del contesto e del tenore delle conversazioni intercettate. Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) e la scelta della custodia cautelare in carcere sono state giudicate adeguatamente motivate e proporzionate in relazione alla personalità dell'imputato, alla continuità dell'attività delittuosa e ai precedenti. Essendo il ricorso inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 512-bis cod. pen.
Reato di trasferimento fraudolento di valori: fattispecie istantanea con effetti permanenti che si consuma quando si realizza la difformità consapevole tra titolarità formale e titolarità di fatto (es. intestazione fittizia di quote). Non richiede la contestazione dei delitti presupposti, ma il dolo specifico di eludere misure di prevenzione o di agevolare delitti come ricettazione/riciclaggio/autoriciclaggio. Nel caso è stata ritenuta la titolarità effettiva del ricorrente sulla base delle intercettazioni.
art. 416-bis.1 cod. pen.
al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
Aggravante che richiede il fine specifico di agevolare un'associazione mafiosa. Può essere desunta dal contesto, dalle modalità operative e dal linguaggio intercettato; nel caso la Corte ha ritenuto provato il fine specifico rispetto alla 'ndrangheta (famiglia Oppedisano e legami con la Calabria).
art. 606 cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità e motivi di cassazione dedotti dal ricorrente (lett. b) e c) richiamate per le censure di diritto e di motivazione).
art. 274 cod. proc. pen.
Criteri per la motivazione delle misure cautelari (lett. a e c utilizzati dal Tribunale per valutare pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio).
art. 275 cod. proc. pen.
Regole sulla scelta della misura cautelare e sulla sua adeguatezza; la Corte ha ritenuto che, alla luce della relativa presunzione e delle circostanze concrete, la custodia cautelare in carcere fosse adeguata.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiami in ordine ai mezzi di prova e alla loro acquisizione e valutazione (contestata dal ricorrente in relazione all'uso delle intercettazioni); la Corte ha ritenuto le intercettazioni idonee per la motivazione.
art. 192 cod. proc. pen.
Principi di valutazione della prova; il ricorrente denunciava una valutazione anapodittica delle intercettazioni, ma la Corte ha ritenuto congrua e non illogica la ricostruzione probatoria del Tribunale.
art. 546 cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alle nuove motivazioni; la Corte ha valutato la connessione tra motivi originari e nuovi e dichiarato l'inammissibilità del ricorso complessivamente.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese e la somma in favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
artt. 648, 648-bis, 648-ter cod. pen.
Delitti citati come tipologie di reati (ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio) che l'art. 512-bis può avere il fine di agevolare; non è necessario che tali reati siano contestati formalmente per l'applicazione della fattispecie di trasferimento fraudolento di valori.
art. 43 cod. pen.
Norma sulla responsabilità per fatto altrui (concorso); richiamata nei motivi nuovi in riferimento alla partecipazione e al concorso di più soggetti nell'illecito.
art. 110 cod. pen.
Norma sul concorso di persone nel reato; richiamata nei motivi nuovi in relazione alla contestazione di condotte aggregate.
Massime di principio
- L'art. 512-bis c.p. si applica quando emerge una difformità consapevole tra titolarità formale e titolarità di fatto: non basta la gestione o l'intervento operativo, è necessaria la prova della titolarità effettiva o dell'attribuzione fittizia al fine di eludere misure o agevolare reati patrimoniali.
- L'aggravante dell'art. 416-bis.1 richiede il fine specifico di favorire un'associazione mafiosa; tale fine può essere desunto dal contesto, dal linguaggio, dalle modalità operative e dai legami strutturali emersi dalle indagini, non obbligatoriamente da dichiarazioni esplicite.
- Le intercettazioni, se contestuali e coerenti con altri elementi probatori, possono legittimamente sostenere la conclusione circa la titolarità effettiva e l'intento criminoso; la loro valutazione deve però essere motivata e non frazionata in modo ingiustificato.
- Per la scelta della custodia cautelare in carcere il giudice valuta la pericolosità concreta (reiterazione, continuità operativa, ruolo nell'associazione), il rischio di inquinamento probatorio e la personalità/precedenti dell'indagato: il tempo trascorso tra i fatti e la misura non esclude automaticamente la misura cautelare.
- I motivi nuovi in cassazione sono rilevabili solo se connessi ai motivi originari; l'inammissibilità manifestamente infondata dei motivi originari si trasmette ai motivi nuovi quando sussiste il vincolo di connessione.
- Non è necessario che i reati presupposti (es. riciclaggio, ricettazione) siano formalmente contestati per ritenere sussistente il dolo specifico dell'art. 512-bis; è sufficiente che risulti l'intento di agevolare il compimento di tali delitti mediante l'attribuzione fittizia di beni.
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