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Sentenza

Sentenza del 06/06/2022 n. 2577 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Rimessione in Termini - Onere della prova - Decadenza - Fatto impeditivo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini sostenendo che il ritardo nella notifica/archiviazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è dipeso dall'errore di un praticante legale incaricato delle operazioni. Si discuteva se tale errore potesse costituire un "fatto impeditivo" idoneo a giustificare la decadenza e consentire la rimessione in termini.

La decisione

La richiesta di rimessione in termini è stata respinta: la Corte ha ritenuto che l'errore commesso dal praticante legale nell'archiviazione della documentazione non costituisce un fatto impeditivo idoneo a giustificare la tardività. Il dominus (chi ha incaricato/controllato il praticante) è tenuto a esercitare la normale diligenza e vigilanza sul praticante; quindi l'inadempimento organizzativo o la negligenza del collaboratore non sollevano il ricorrente dalla decadenza.

Norme richiamate

  • Cass. n. 5485/2008

    La giurisprudenza indica che l'errore o l'omissione di un collaboratore/ausiliario non costituisce, di per sé, un fatto impeditivo che legittimi la rimessione in termini; grava sul dominus l'obbligo di vigilanza.

  • Cass. n. 8216/2013

    Conferma il principio secondo cui il ritardo imputabile a soggetti terzi o a collaboratori interni non esonera il titolare dall'osservanza dei termini processuali, salvo che non emerga un fatto impeditivo esterno e non imputabile (es. forza maggiore).

Massime di principio

  • L'errore di un praticante legale o di altro collaboratore interno non costituisce automaticamente causa di rimessione in termini: la responsabilità per la tempestività resta in capo al soggetto che dà incarico (dominus).
  • Il ricorrente ha l'onere della prova: deve dimostrare un fatto impeditivo esterno, straordinario e non imputabile (es. forza maggiore, impedimento fisico documentato) per ottenere la rimessione.
  • La mancata vigilanza o l'organizzazione negligente dello studio/professionista non integra di norma un giustificato impedimento; è necessaria una prova specifica e convincente dell'impossibilità oggettiva di rispettare il termine.
  • In situazioni analoghe valutare tempestivamente alternative probatorie: comunicazioni PEC inviate, tentativi di deposito, ricevute, testimoni, attestazioni del rapporto di lavoro del praticante e misure adottate per il controllo delle scadenze.
  • Per prevenire il rischio: adottare sistemi di gestione scadenze, conferme scritte per incarichi, deleghe formali, supervisione attiva e conservazione della documentazione che provi l'adempimento o i tentativi compiuti.

Testo integrale

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