Sentenza del 06/06/2022 n. 2577 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Rimessione in Termini - Onere della prova - Decadenza - Fatto impeditivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini sostenendo che il ritardo nella notifica/archiviazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è dipeso dall'errore di un praticante legale incaricato delle operazioni. Si discuteva se tale errore potesse costituire un "fatto impeditivo" idoneo a giustificare la decadenza e consentire la rimessione in termini.
La decisione
La richiesta di rimessione in termini è stata respinta: la Corte ha ritenuto che l'errore commesso dal praticante legale nell'archiviazione della documentazione non costituisce un fatto impeditivo idoneo a giustificare la tardività. Il dominus (chi ha incaricato/controllato il praticante) è tenuto a esercitare la normale diligenza e vigilanza sul praticante; quindi l'inadempimento organizzativo o la negligenza del collaboratore non sollevano il ricorrente dalla decadenza.
Norme richiamate
Cass. n. 5485/2008
La giurisprudenza indica che l'errore o l'omissione di un collaboratore/ausiliario non costituisce, di per sé, un fatto impeditivo che legittimi la rimessione in termini; grava sul dominus l'obbligo di vigilanza.
Cass. n. 8216/2013
Conferma il principio secondo cui il ritardo imputabile a soggetti terzi o a collaboratori interni non esonera il titolare dall'osservanza dei termini processuali, salvo che non emerga un fatto impeditivo esterno e non imputabile (es. forza maggiore).
Massime di principio
- L'errore di un praticante legale o di altro collaboratore interno non costituisce automaticamente causa di rimessione in termini: la responsabilità per la tempestività resta in capo al soggetto che dà incarico (dominus).
- Il ricorrente ha l'onere della prova: deve dimostrare un fatto impeditivo esterno, straordinario e non imputabile (es. forza maggiore, impedimento fisico documentato) per ottenere la rimessione.
- La mancata vigilanza o l'organizzazione negligente dello studio/professionista non integra di norma un giustificato impedimento; è necessaria una prova specifica e convincente dell'impossibilità oggettiva di rispettare il termine.
- In situazioni analoghe valutare tempestivamente alternative probatorie: comunicazioni PEC inviate, tentativi di deposito, ricevute, testimoni, attestazioni del rapporto di lavoro del praticante e misure adottate per il controllo delle scadenze.
- Per prevenire il rischio: adottare sistemi di gestione scadenze, conferme scritte per incarichi, deleghe formali, supervisione attiva e conservazione della documentazione che provi l'adempimento o i tentativi compiuti.
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