Cassazione Civile, Ordinanza n. 19951/2023 del 12/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
Un privato aveva convenuto in giudizio l'ente proprietario per ottenere l'accertamento dell'intervenuta usucapione di un locale sito in un fabbricato di edilizia residenziale pubblica, deducendo di averlo occupato sin dal 1980, di avervi eseguito migliorie, di aver trasferito la residenza nell'immobile e di averne sostenuto gli oneri fiscali e utenze come possessore uti dominus. L'ente aveva resistito sostenendo la non usucapibilità del bene, perché appartenente al patrimonio indisponibile e comunque destinato a servizio comune del fabbricato, oltre che la mancanza del possesso ventennale. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, pur correggendo la motivazione sugli asseriti atti interruttivi. In cassazione il ricorrente ha denunciato, con due motivi strettamente connessi, violazione degli artt. 826, 828, 830 e 836 c.c. e degli artt. 1117, 1140 e 1558 c.c., sostenendo che il bene non fosse realmente destinato a pubblico servizio, che fosse in concreto un sottotetto/lavatoio mai utilizzato dagli assegnatari e che, essendo stato occupato e trasformato in abitazione per lungo tempo senza opposizione dell'ente, dovesse ritenersi usucapibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui il bene, appartenente a un ente pubblico e destinato originariamente a servizio comune/lavatoio del fabbricato di edilizia residenziale pubblica, rientrava nel patrimonio indisponibile e non poteva essere sottratto alla destinazione pubblica per effetto dell'usucapione. La Corte ha inoltre precisato che la natura del sottotetto dipende anzitutto dai titoli e, in mancanza, dalla sua destinazione oggettiva; nel caso concreto era pacifico che il locale fosse stato costruito per uso comune, sicché la circostanza dell'abbandono o del lungo inutilizzo non ne mutava la natura. Ha infine rilevato l'inammissibilità, in memoria, di ulteriori questioni fattuali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 826 c.c.
Richiamato insieme alle altre norme sul patrimonio pubblico per sostenere la disciplina dei beni pubblici e la loro destinazione.
art. 828 c.c.
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, secondo comma, c.c.
I beni del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla destinazione pubblica se non nei modi stabiliti dalla legge e non sono usucapibili da terzi se incompatibili con tale destinazione.
art. 830 c.c.
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 830 e 828, secondo comma, c.c.
La sottrazione dei beni del patrimonio indisponibile alla destinazione pubblica richiede un atto conforme alla legge; la cessazione della destinazione non può desumersi dal mero disinteresse dell'ente.
art. 836 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di escludere la natura pubblicistica del bene, ma senza accoglimento.
art. 1117 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere una natura comune del sottotetto/lavatoio, ma la Corte ha valorizzato la destinazione oggettiva originaria e i titoli.
art. 1140 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il possesso uti dominus, ma non idoneo a superare l'inesusucapibilità del bene pubblico destinato a uso comune.
art. 1558 c.c.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza incidenza decisiva sulla ratio decidendi.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La Corte ha rilevato la genericità e la mancata indicazione nel ricorso della sede processuale delle circostanze di fatto invocate.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità nei presupposti di legge.
Massime di principio
- I beni appartenenti al patrimonio indisponibile di un ente pubblico non possono essere usucapiti se la loro destinazione è incompatibile con l'acquisto a titolo originario da parte di terzi, salvo una sottrazione alla destinazione pubblica nei modi previsti dalla legge.
- La cessazione della destinazione pubblica di un bene non può desumersi da comportamenti concludenti dell'ente o dal mero protratto inutilizzo, ma richiede un atto idoneo e di pari rango rispetto a quello che ha imposto la destinazione.
- La natura di un sottotetto o di un locale accessorio va accertata in via prioritaria sulla base dei titoli e, solo in difetto, sulla base delle caratteristiche strutturali e funzionali oggettive; se il bene è stato originariamente destinato a uso comune, tale destinazione rileva anche se in concreto non sia stato utilizzato.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili nuove questioni di fatto dedotte solo in memoria, né censure formulate in modo generico senza l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui si fondano.
- L'eventuale occupazione prolungata e il possesso di fatto di un bene pubblico non sono sufficienti a fondare l'usucapione quando il bene resti asservito, anche solo potenzialmente, a una funzione pubblica o comune.
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