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Sentenza

Sentenza n. 987/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501639

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 474/2024, con riguardo al pagamento di una somma dovuta

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, n. 474/2024, lamentando il mancato pagamento della somma riconosciuta a suo credito nei confronti dell’Amministrazione. Nel corso del giudizio, prima dell’udienza camerale, la ricorrente ha comunicato che il Ministero aveva provveduto al pagamento, chiedendo quindi la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento intervenuto in pendenza del giudizio. Applicando il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha posto le spese a carico del Ministero, in quanto il pagamento tardivo aveva reso necessario il ricorso. Tuttavia, considerata la definizione amministrativa della controversia e la mancata costituzione del Ministero, ha dichiarato non ripetibile la metà delle spese e ha condannato il Ministero al rimborso della restante metà, liquidata in euro 400,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La norma è richiamata nel contesto della definizione del giudizio, senza che il testo espliciti una specifica interpretazione ulteriore.

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione adempie integralmente all’obbligo derivante dal giudicato, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
  • L’adempimento dell’amministrazione intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
  • In applicazione della soccombenza virtuale, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere poste a carico dell’amministrazione che abbia reso necessario il ricorso mediante il tardivo adempimento, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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