Sentenza n. 1029/2026 - Catania, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- di revoca di nulla osta all'ingresso di lavoratori extracomunitari subordinati stagionali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta all’ingresso di un lavoratore extracomunitario subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania aveva revocato il nulla osta al lavoro rilasciato in favore di un lavoratore straniero. L’amministrazione aveva ritenuto la pratica irricevibile poiché il datore di lavoro non aveva sottoscritto un contratto di lavoro nei tre anni precedenti e il contratto di soggiorno trasmesso non risultava firmato digitalmente. Il ricorrente ha dedotto genericamente eccesso di potere, contestando l’erronea valutazione della documentazione prodotta. Il Ministero dell’Interno ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica all’amministrazione regionale che aveva adottato l’atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo che la mancata comparizione del difensore del ricorrente non impedisse la decisione immediata, poiché l’obbligo di sentire le parti sulla possibile definizione del merito opera nei confronti delle parti comparse. Nel merito processuale, il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’atto impugnato risultava adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania della Regione interessata, mentre il ricorso non era stato notificato a tale amministrazione, che non si era costituita. Il giudice ha applicato l’art. 41 c.p.a., secondo cui il ricorso di annullamento deve essere notificato all’amministrazione che ha emanato l’atto. La partecipazione di altre amministrazioni al procedimento non le rende parti necessarie, salvo che l’atto finale sia formalmente imputabile a una pluralità di amministrazioni. È stata esclusa la rimessione in termini per errore scusabile, non ricorrendo né obiettiva incertezza normativa né grave impedimento di fatto. Non è stata disposta la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., poiché l’omessa notifica integra un’inesistenza radicale e non una mera nullità. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato, rimasto a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
la controversia può essere definita con sentenza in forma semplificata
La causa può essere definita immediatamente nel merito in camera di consiglio quando ne ricorrono i presupposti; la mancata comparizione della parte non impedisce la decisione semplificata.
art. 41 c.p.a.
qualora sia proposta azione di annullamento il ricorso, a pena di decadenza, deve essere notificato entro il termine di legge alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato
La parte necessaria cui notificare il ricorso è, in via esclusiva, l’amministrazione formalmente emanante l’atto impugnato, salvo il caso di imputazione dell’atto finale a una pluralità di amministrazioni.
art. 37 c.p.a.
il rimedio del riconoscimento dell’errore scusabile ... presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto
L’errore scusabile è istituto eccezionale e di stretta interpretazione; non può essere riconosciuto per la semplice omissione della notifica all’amministrazione emanante in assenza di obiettiva incertezza o grave impedimento.
art. 44, comma 4, c.p.a.
rinnovazione della notifica
La rinnovazione è possibile in caso di nullità della notificazione, ma non quando la notifica sia radicalmente inesistente perché mai effettuata nei confronti dell’amministrazione necessaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Consente l’oscuramento delle generalità delle parti quando necessario a tutelarne diritti o dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati come fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell’azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, all’amministrazione cui è formalmente imputabile l’atto impugnato; la partecipazione di altre amministrazioni al procedimento non le rende parti necessarie se l’atto finale non è formalmente imputabile anche a esse.
- Quando l’omessa notifica all’amministrazione emanante è radicale, perché la notifica non è stata effettuata, non può essere disposta la rinnovazione prevista per i casi di nullità della notificazione.
- L’errore scusabile nel processo amministrativo presuppone un’obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte ed è escluso quando l’omessa notifica all’amministrazione emanante non dipenda da tali circostanze.
- La mancata comparizione della parte alla camera di consiglio non impedisce la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., quando la parte sia stata previamente avvisata della possibile decisione immediata e la definizione accelerata non risulti altrimenti preclusa.
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