Cassazione Civile, Ordinanza n. 21707/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa al recupero di un credito d'imposta per l'anno d'imposta 2009. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo nulla la cartella per mancata notifica dell'atto presupposto. In appello, la commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per tardività e aveva compensato le spese di lite "in considerazione della pronuncia in rito". La contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 24 Cost., 12 ss. disp. att. c.c. e 132 c.p.c., per avere il giudice d'appello illegittimamente compensato le spese nonostante la sua piena vittoria nel giudizio di secondo grado. L'Agenzia delle entrate-riscossione non si è costituita in cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che nel processo tributario la compensazione delle spese è consentita solo nei casi previsti dalla legge e deve essere sorretta da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate e logicamente idonee. Nel caso concreto, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività comportava una piena soccombenza dell'Ufficio e non una soccombenza reciproca; inoltre, il generico richiamo alla "pronuncia in rito" non integra ragione sufficiente a giustificare la compensazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio denunciato riguarda la nullità della sentenza o del procedimento per violazione di norme processuali nella regolazione delle spese.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la compensazione delle spese deve essere giustificata da gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate.
art. 24 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sul regime delle spese di lite.
art. 12 ss. disp. att. cod. civ.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura processuale sulle spese.
art. 132 cod. proc. civ.
richiamato dalla ricorrente in relazione al requisito di motivazione del provvedimento sulle spese.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa, oltre che per soccombenza reciproca, solo in ipotesi tipizzate o comunque di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza con gravità ed eccezionalità equivalenti.
d.l. n. 132 del 2014
richiamato come fonte delle modifiche al regime della compensazione delle spese.
sentenza Corte cost. n. 77 del 2018
richiamata come parametro costituzionale del regime limitativo della compensazione delle spese.
Massime di principio
- Nel processo tributario la parte totalmente vittoriosa non può essere privata della rifusione delle spese se non in presenza di gravi ed eccezionali ragioni specificamente indicate e logicamente pertinenti alla controversia.
- La formula generica che richiami la natura processuale della decisione non basta a fondare la compensazione delle spese, perché è un argomento astrattamente utilizzabile in qualsiasi lite.
- La dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività determina soccombenza dell'appellante e non integra, di per sé, una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
- Nel sindacato di legittimità sulle spese processuali, l'illogicità o l'erroneità delle ragioni poste a base della compensazione può integrare violazione di legge denunciabile in cassazione.
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