Cassazione Penale, Sentenza n. 08994/2026 del 09/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva respinto la sua istanza di autorizzazione ai colloqui in carcere con la moglie, in ragione dei pareri negativi formulati dall'autorità giudiziaria che richiedeva l'estradizione e dal Procuratore generale. Il ricorso in Cassazione contestava il provvedimento per difetto di motivazione e per l'assenza di esigenze che giustificassero il rigetto dell'istanza.
La decisione
Il difensore ha rinunciato al ricorso dopo che la Corte di appello di Bologna, nel frattempo, ha autorizzato i colloqui richiesti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Poiché la rinuncia è derivata da causa non imputabile al ricorrente (l'autorizzazione successiva), la decisione di inammissibilità non ha comportato condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di somme in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
Principio di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Se, nel corso del procedimento, viene meno l'interesse del ricorrente alla decisione (ad es. perché ottiene quanto richiesto), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Esenzione dalla condanna alle spese in caso di rinuncia non imputabile
Quando la rinuncia al ricorso deriva da causa non imputabile al ricorrente (ad es. soddisfacimento della domanda nelle forme richieste), la declaratoria di inammissibilità non comporta condanna alle spese processuali né obbligo di versamento alla Cassa per le ammende, perché non sussiste soccombenza.
Massime di principio
- Se la prestazione o il provvedimento richiesto al giudice vengono concessi prima della decisione della Corte suprema, il ricorso diventa inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La rinuncia al ricorso conseguente all'ottenimento della prestazione evita normalmente le spese processuali se la causa della rinuncia non è imputabile al ricorrente.
- Il mero mutamento della situazione di fatto o giuridica che estingue l'utilità del provvedimento impugnato determina la perdita dell'interesse a procedere e l'inammissibilità del ricorso.
- In ipotesi analoghe, è opportuno valutare tempestivamente se ottenere in via amministrativa o dal giudice di merito l'atto o l'autorizzazione richiesta per rendere superfluo il ricorso e limitare rischi economici e processuali.
- La Corte valuta anche gli atti successivi intervenuti nel procedimento e può dichiarare inammissibile il ricorso indipendentemente dal merito originario quando l'interesse a decidere è venuto meno.
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