Sentenza del 05/10/2023 n. 28100 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il rifiuto del rimborso di ritenute subite su dividendi distribuiti nel 2015 (Euro 88.000) da Giada Spa: sosteneva di essere fiscalmente residente all'estero (presunzione ai sensi dell'art. 73 TUIR), di aver ricevuto i dividendi tramite la fiduciaria Delta Erre Spa (con imputazione diretta al fiduciario/fiduciante) e di aver provato la ricezione mediante l'estratto conto. Inoltre denunciava nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa connessa alla mancata fissazione dell'udienza pubblica nonostante avessi richiesto la discussione orale ai sensi del D.L. 28/10/2020, n.137, art.27.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso in relazione al quinto motivo (nullità per mancata fissazione dell'udienza di discussione richiesta) ritenendo che la CTR aveva illegittimamente interpretato come rinuncia l'assenza di una terza reiterazione della richiesta della pubblica udienza. Per tale violazione del diritto di difesa la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame. Sono state assorbite le altre questioni in ragione dell'accoglimento del motivo procedurale.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, comma 3
Norma che disciplina la ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi distribuiti a società fiscalmente residenti all'estero (applicazione pratica: ritenuta del 26% operata da Giada Spa). La Corte non si è pronunciata sul merito dell'applicabilità, avendo cassato per motivo procedurale.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 73
Riferimento alle presunzioni di residenza fiscale (sede dell'amministrazione, ecc.). La ricorrente invocava tali presunzioni per dimostrare la residenza estera; la Corte di legittimità non ha deciso sul punto di merito, ma ha richiamato che la corretta ripartizione dell'onere della prova va valutata nel nuovo esame.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 27
"In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione..."
La Corte ha interpretato questa norma in senso favorevole al diritto di udienza: la richiesta di discussione, formulata nei termini previsti, non può considerarsi implicitamente rinunciata per mancata reiterazione; la mancata fissazione dell'udienza richiesta comporta nullità della sentenza di merito.
R.D. 29 marzo 1942, n. 239, art. 1
Norma richiamata dalla ricorrente in relazione alla disciplina fiduciaria; la Corte non ha deciso sul merito della questione fiduciaria, rimettendo la valutazione alla CTR in diverso giudizio.
L. 23 novembre 1939, n. 1966, art. 1
Riferimento normativo relativo alla disciplina della fiducia; non trattato nel merito dalla Corte di cassazione nella decisione impugnata.
D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, art. 19
Norma citata in relazione alla materia tributaria e ai rapporti con la normativa fiduciaria; sul punto la Corte ha rinviato la valutazione al giudice di merito.
artt. 1706, 1707 e 1713 c.c.
Norme del codice civile in materia di mandato e deposito fiduciario, invocate per sostenere la separazione patrimoniale tra fiduciaria e fiducianti; la Corte non ha deciso sul loro concreto rilievo fattuale, rimandando l'esame al giudice di merito.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Norma richiamata in tema di documentazione e obblighi tributari; la valutazione della sufficienza della prova documentale è rimessa al nuovo esame della CTR.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32
Norma processuale citata in riferimento ai termini per deposito documentale; la Corte ha osservato che la fissazione dell'udienza di discussione avrebbe consentito di valutare la tempestività della produzione documentale o eventuale remissione in termini.
Cass. 24 gennaio 2023, n. 2067 (giurisprudenza)
Principio giurisprudenziale applicato: la mancata fissazione dell'udienza di discussione pur in presenza di regolare richiesta integra nullità della sentenza di merito per violazione del diritto di difesa.
Massime di principio
- Se in appello si richiede espressamente l'udienza di discussione (anche ai sensi delle misure emergenziali per udienze da remoto), la mancata fissazione dell'udienza costituisce nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; il giudice non può interpretare la mancata reiterazione della richiesta come rinuncia implicita.
- La Corte di cassazione, quando annulla per vizi procedurali legati al contraddittorio, non entra nel merito delle questioni fiscali sostanziali (es. presunzioni di residenza, qualificazione dei pagamenti tramite fiduciaria): tali aspetti saranno rivalutati dal giudice di merito in diversa composizione.
- In controversie su ritenute su dividendi pagati tramite fiduciaria, il contribuente deve documentare con chiarezza la titolarità economica dei dividendi e i pagamenti effettivi (bonifici, estratti conto della fiduciaria e del fiduciario) e depositare la documentazione nei termini processuali, nonché richiedere espressamente la discussione se necessario per far valere l'ammissibilità di documenti prodotti tardivamente.
- Le presunzioni di residenza fiscale (art.73 TUIR) possono soddisfare l'onere della prova ma sono suscettibili di prova contraria da parte dell'Amministrazione: è pertanto fondamentale predisporre e produrre documentazione probatoria della sede dell'amministrazione e degli elementi di collegamento (place of effective management) già in sede di primo grado e in appello.
- Proceduralmente, in epoca di udienze da remoto, le parti dovrebbero notificare e depositare tempestivamente le istanze per discussione orale e conservare traccia formale delle reiterazioni, nonché prevedere memorie integrative per evitare censure sulla tempestività della documentazione.
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