Cassazione Penale, Sentenza n. 35509/2025 del 30/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che la Corte d'appello non aveva dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, posto che dagli atti depositati in sede di appello risultavano la remissione e le accettazioni degli imputati. Hanno quindi chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il motivo: dagli atti risultavano la remissione della querela e le relative accettazioni depositate prima della definizione del processo. Trattandosi di reato procedibile a querela, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per remissione della querela. Nonostante l'estinzione, gli imputati sono stati condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi delle norme indicate.
Norme richiamate
artt. 624, 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen.
Indicano la fattispecie di reato per la quale era stata pronunciata la condanna in primo e secondo grado; non ostano all'estinzione del reato se interviene la remissione della querela.
art. 152 cod. pen.
Richiamato dalla Corte come base normativa per la responsabilità relativa alle spese processuali nella fattispecie di estinzione del reato; applicato per imporre agli imputati il pagamento delle spese.
art. 155 cod. pen.
Ulteriore richiamo normativo utilizzato per fondare la condanna al pagamento delle spese processuali a carico degli imputati.
art. 340 cod. proc. pen.
Norma del codice di procedura penale relativa alle spese processuali; richiamata per disporre la condanna degli imputati al pagamento delle spese anche dopo l'annullamento per estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile a querela, la remissione della querela estingue il reato quando è dimostrabile e quando sia stata accettata dall'imputato; il giudice deve dichiarare l'estinzione.
- La prova della remissione e dell'accettazione deve risultare dagli atti e, se depositata prima della definizione del processo, determina l'annullamento della condanna senza rinvio.
- L'estinzione del reato per remissione della querela non impedisce che il giudice disponga la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali conformemente alle norme richiamate.
- Per i difensori: in ipotesi simili, è fondamentale depositare tempestivamente la remissione e l'evidenza dell'accettazione nel fascicolo del giudice di merito o in sede di appello per ottenere la declaratoria di estinzione.
- Per il pubblico ministero e il giudice: prima di pronunciare sentenze definitive, verificare la presenza di atti di remissione e accettazione nel fascicolo per non omettere la declaratoria di estinzione quando dovuta.
- La distinzione tra reati procedibili d'ufficio e procedibili a querela è cruciale: la remissione vale solo per i reati procedibili a querela ed è inefficace per i reati perseguibili d'ufficio.
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