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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33310/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'annualità 2005, con riprese a tassazione per IVA, IRES e IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l'appello della contribuente, annullando l'accertamento limitatamente alle riprese IRES e IRAP e confermandolo invece quanto a IVA e accessori. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e discussi, lamentando che la CTR avesse trascurato elementi probatori idonei a dimostrare la buona fede della società nelle operazioni contestate come soggettivamente inesistenti; 2) violazione degli artt. 54 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non avesse provato la consapevolezza della contribuente di partecipare a una frode e che la detrazione IVA fosse stata negata solo per la natura di 'cartiere' delle controparti; 3) ulteriore censura per omessa valutazione dell'archiviazione di procedimenti penali a carico del legale rappresentante, che secondo la società avrebbe dovuto incidere sulla valutazione della frode e della buona fede; 4) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione relativa al mancato addebito dell'IVA ai cessionari in fatture emesse ai sensi dell'art. 8 d.P.R. 633/1972, in assenza dello status di esportatori abituali dei destinatari. L'Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, deducendo violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto deducibili costi senza adeguata prova della loro effettività, inerenza e certezza.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, secondo e terzo motivo del ricorso principale, ritenendo inammissibile la censura sul vizio motivazionale perché volta a sollecitare una nuova valutazione del merito e infondato il tema della detrazione IVA, poiché in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione può provare anche per presunzioni la consapevolezza del contribuente, mentre il contribuente deve dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile; ha inoltre ritenuto che la CTR avesse correttamente escluso rilievo automatico all'archiviazione penale, dovendosi valutare autonomamente il materiale probatorio del giudizio tributario. È stato invece accolto il quarto motivo, perché la CTR non aveva esaminato una questione autonoma e ritualmente devoluta, relativa all'omesso addebito dell'IVA in fatture emesse ex art. 8 d.P.R. 633/1972. Il ricorso incidentale dell'Agenzia è stato rigettato come inammissibile, poiché investiva un accertamento di fatto sulla deducibilità dei costi non sindacabile in cassazione. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata al giudice di merito per nuovo esame della sola questione IVA non esaminata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il n. 5, nel testo riformulato, consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre la mancata valutazione di deduzioni difensive o la richiesta di una diversa lettura del materiale probatorio. Il n. 4 consente la denuncia di nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto alla detrazione IVA, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle operazioni IVA, ma la Corte non accoglie la censura sul punto.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    L'Amministrazione può provare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, la natura soggettivamente inesistente dell'operazione e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti l'onere iniziale della prova della frode grava sull'Amministrazione; una volta assolto, spetta al contribuente provare di avere adottato la massima diligenza esigibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni ritualmente proposte; l'omessa decisione su una questione autonoma integra nullità della sentenza.

  • art. 8 d.P.R. n. 633 del 1972

    La Corte rileva la necessità di esaminare l'eccezione relativa all'omesso addebito dell'IVA in fatture emesse ai sensi di tale disposizione, trattandosi di questione autonoma non decidibile implicitamente.

  • art. 109, comma 5, TUIR

    Richiamato nel ricorso incidentale sull'indeducibilità dei costi, ma la censura è dichiarata inammissibile perché mira a rivalutare un accertamento di fatto compiuto dalla CTR.

  • art. 204 c.p.c.

    nessuna quotazione presente

    non citato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nessuna quotazione presente

    vizio limitato all'omesso esame di un fatto decisivo, non alla semplice omessa valutazione di prove o difese

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo se investe l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è invece consentito denunciare la mera mancata considerazione di singoli elementi istruttori o prospettazioni difensive, se la sentenza espone una motivazione logicamente coerente.
  • In materia di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, dell'inesistenza sostanziale del contraente o della partecipazione a una frode.
  • Una volta che l'Ufficio abbia assolto l'onere probatorio sulla frode e sulla conoscibilità della stessa, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso concreto.
  • Il giudice tributario non può attribuire efficacia automatica di giudicato alle risultanze o all'esito del processo penale; deve invece valutare autonomamente, nel processo fiscale, tutte le circostanze alla luce del complessivo materiale probatorio acquisito.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione autonoma e ritualmente proposta integra nullità della sentenza, quando la questione non sia logicamente assorbita dalle altre statuizioni e richieda una decisione espressa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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