Cassazione Penale, Ordinanza n. 18944/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda una persona offesa costituita parte civile in un procedimento penale concluso con condanna irrevocabile e confisca disposta nei confronti dell'imputato. La parte civile aveva chiesto in sede esecutiva che fosse dichiarata l'inopponibilità nei propri confronti della confisca, oppure che fosse affermato che la confisca non pregiudicasse i suoi diritti alla restituzione e al risarcimento, con possibilità di soddisfarsi su tutti i beni del condannato, compresi quelli confiscati; in subordine, chiedeva l'ammissione in via privilegiata del credito ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'istanza, ritenendo che la parte civile, essendo già intervenuta nel giudizio di cognizione e mancando un fatto nuovo successivo al giudicato, non fosse legittimata a proporre incidente di esecuzione per revocare la confisca. Nel ricorso per cassazione si deduceva erronea applicazione della legge penale e processuale, sostenendo che l'omessa statuizione del giudice di primo grado sulla salvezza dei diritti delle persone offese non poteva essere efficacemente rimossa in appello e che, dopo la riforma Cartabia, l'art. 104-bis disp. att. c.p.p. avrebbe introdotto un principio generale la cui attuazione dovrebbe avvenire tramite l'art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011; inoltre si lamentava che il provvedimento impugnato non avesse risposto all'autonoma istanza formulata ai sensi dell'art. 58 citato.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure sulla confisca e sui diritti della parte civile, ma ha qualificato l'impugnazione come opposizione al giudice dell'esecuzione. Ha quindi ritenuto che, contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione adottato in materia di confisca, il rimedio corretto non sia il ricorso diretto per cassazione ma l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste perché proceda nella corretta fase dell'opposizione.
Norme richiamate
art. 676 c.p.p.
regola la decisione del giudice dell'esecuzione in materia di confisca; il provvedimento va emesso senza formalità e il rimedio è l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.
art. 667, comma 4, c.p.p.
indica che contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è proponibile opposizione, non ricorso diretto per cassazione.
art. 666 c.p.p.
è il modello procedurale cui deve conformarsi la fase di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
richiamato dalla ricorrente come base di un principio generale in materia di confisca e tutela dei diritti della persona offesa.
art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011
invocato dalla ricorrente per l'ammissione privilegiata del credito quale vittima del reato.
Massime di principio
- Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, quando la decisione è adottata ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p., il rimedio esperibile è l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione e non il ricorso immediato per cassazione.
- Se un'impugnazione è proposta con forma errata ma il mezzo corretto è l'opposizione, l'atto deve essere riqualificato in applicazione del principio di conservazione degli atti e del favor impugnationis, con trasmissione al giudice competente.
- La riqualificazione evita che la parte sia privata della fase di riesame di merito davanti al giudice dell'esecuzione, che è il giudice naturale per valutare compiutamente anche eventuali istanze istruttorie e le questioni collegate alla confisca.
- La posizione della parte civile nel giudizio di cognizione non elimina automaticamente la possibilità di sollevare questioni esecutive sulla confisca, ma la scelta del rimedio deve rispettare la scansione procedurale propria dell'esecuzione penale.
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