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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20407/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per TARI 2021 e da un successivo avviso di pagamento emessi nei confronti della titolare di una struttura alberghiera per un fabbricato in Serrara Fontana. La contribuente aveva impugnato gli atti sostenendo che l’attività fosse stagionale e che, per i periodi di chiusura invernale e di non occupazione, dovesse applicarsi una riduzione o comunque la tassazione dovesse essere commisurata ai soli giorni effettivi di utilizzo. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione di varie norme sulla TARSU/TIA/TARI e vizio motivazionale, lamentando che la Corte tributaria di secondo grado non avesse valorizzato le denunce di inizio e fine occupazione presentate al Comune, non contestate, nelle quali erano indicati superficie, categoria, periodo di occupazione e richiesta di riduzione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione della disciplina sulla tariffa e sulla riduzione per le utenze non stabilmente attive, sostenendo che la chiusura dell’albergo era stata comunicata per lavori necessari di adeguamento e che le circostanze escludenti la produttività avrebbero dovuto essere considerate sulla base delle denunce presentate.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, affermando che ai fini TARI l’esclusione o la riduzione del tributo richiede la prova di una obiettiva e concreta impossibilità di utilizzo dell’immobile, non essendo sufficiente la mera chiusura stagionale o la mancata utilizzazione di fatto. Ha inoltre rilevato che, in presenza di licenza annuale della struttura alberghiera, la contribuente non aveva dimostrato l’inutilizzabilità oggettiva dei locali e avrebbe dovuto attivarsi per ottenere una licenza stagionale; ha altresì richiamato l’esigenza della previa denuncia al Comune per invocare il regime delle utenze non stabilmente attive. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile e comunque infondato, perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata prova dell’assoluta impossibilità di utilizzo dei locali e sulla conseguente debenza della tassa per l’intero anno. In conclusione il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo per il contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66, comma 5

    La stagionalità dell’attività deve essere oggetto di apposita denuncia al Comune; in mancanza, non può essere addotta utilmente in giudizio per ottenere la riduzione del tributo.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 62, 67, 70 e 71

    Richiamati come norme sulla disciplina del prelievo e degli obblighi dichiarativi in materia di tassa rifiuti.

  • d.lgs. 22/1997, art. 21, comma 7

    Richiamato nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • d.lgs. 22/1997, art. 49, commi 1 e 14

    Richiamato nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7, comma 3

    La riduzione per utenze non stabilmente attive presuppone la denuncia e riguarda periodi inferiori a 183 giorni nell’anno di riferimento.

  • d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 11, comma 11

    Richiamato nel motivo, senza specifica autonoma elaborazione decisoria nel testo.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649

    Richiamato per contestare l’applicazione della tariffa e la richiesta di riduzione, ma la Corte ribadisce che non basta la mera inattività soggettiva del contribuente.

  • c.p.c., art. 360, n. 3

    Norma processuale richiamata per il vizio di violazione di legge dedotto nei motivi.

  • c.p.c., art. 366, n. 4

    La mancanza di attinenza delle censure al decisum è assimilata alla mancata specifica enunciazione dei motivi di ricorso, con conseguente inammissibilità.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Presuppone il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto sul contributo unificato.

Massime di principio

  • In materia di TARI, l’esclusione o la riduzione del tributo per periodi di inattività richiede la prova di una obiettiva e concreta impossibilità di utilizzo dei locali, non essendo sufficiente la sola chiusura di fatto o la scelta soggettiva del contribuente di non esercitare l’attività.
  • La mera titolarità di una licenza annuale per un esercizio ricettivo ostacola la richiesta di riduzione per stagionalità, salvo che il contribuente dimostri specificamente l’inutilizzabilità oggettiva della struttura o abbia attivato il regime autorizzatorio stagionale previsto.
  • Per fruire della riduzione prevista per le utenze non stabilmente attive è necessaria una previa denuncia al Comune; in mancanza, la stagionalità non può essere utilmente fatta valere solo in sede contenziosa.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specificamente correlate alla ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze che non colgono il nucleo decisorio sono inammissibili perché equivalgono alla mancata formulazione di un motivo idoneo ex art. 366 n. 4 c.p.c.
  • L’onere di provare i fatti che giustificano l’esonero o la riduzione del tributo grava sul contribuente che li invoca, e tale prova deve riguardare circostanze oggettive, non mere allegazioni di chiusura o inattività.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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