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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05629/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia origina dall’opposizione allo stato passivo proposta da una società committente contro l’esclusione del credito di oltre 7,8 milioni di euro, insinuato al chirografo a titolo di risarcimento danni per il grave inadempimento di un contratto di appalto avente ad oggetto lavori di ristrutturazione di un immobile. Il tribunale ha rigettato l’opposizione ritenendo non provati sia l’an sia il quantum delle varie voci di danno, osservando anche che la documentazione prodotta era numerosa ma non specificamente riferita alle singole poste risarcitorie. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 99, comma 2, n. 4, l.fall., per avere il tribunale preteso un’inesistente specifica correlazione tra ciascun documento e ciascuna voce di danno; 2) violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., per avere erroneamente posto sull’opponente l’onere di provare l’inadempimento contrattuale; 3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il mancato esame delle prove offerte (testimoniale, acquisizione di ATP e CTU); 4) violazione dell’art. 1326 c.c. in relazione a somme richieste a una terza società poi incorporata, sostenendo che non vi sarebbe stato perfezionamento del contratto; 5) violazione degli artt. 111 Cost., 101 c.p.c. e 99 l.fall. per asserita lesione del contraddittorio a seguito dell’ordine di deposito cartaceo solo a carico dell’opponente.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il terzo motivo, cassando il decreto impugnato nei limiti di tale censura e rinviando al tribunale in diversa composizione anche per le spese. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo. Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che il tribunale non aveva applicato l’art. 99 l.fall. come norma di decadenza, ma aveva deciso nel merito per difetto di prova, e il ricorso non era autosufficiente nel rappresentare il contenuto del ricorso introduttivo. Quanto al secondo, la Corte ha affermato che il riparto dell’onere probatorio nelle azioni risarcitorie contrattuali richiede che il creditore alleghi il titolo e l’inadempimento, mentre il debitore provi l’adempimento; tuttavia la doglianza era in parte generica e, per la parte residua, il tribunale si era limitato a rilevare la mancata prova del danno e del nesso causale. Il terzo motivo è stato ritenuto fondato perché il giudice non può negare l’ammissione dei mezzi istruttori e, al contempo, fondare la decisione sulla mancata prova dei fatti costitutivi senza spiegare il diniego; nel caso concreto il tribunale non aveva neppure considerato le richieste istruttorie dedotte. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e, comunque, ritenuti non fondati nella sostanza.

Norme richiamate

  • art. 98 l.fall.

    richiamato come norma del procedimento di opposizione allo stato passivo; il rigetto dell’opposizione è stato motivato in base alla mancanza di prova delle poste di danno.

  • art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.

    l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti

    la Corte precisa che la norma impone una specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti a pena di decadenza, ma qui non era in discussione la tempestività; non esige necessariamente l’indicazione individuale di ogni documento, mentre rileva soprattutto il tema dell’allegazione specifica ai fini della valutazione del giudice.

  • art. 1218 c.c.

    nelle obbligazioni contrattuali e nell’azione risarcitoria il creditore deve allegare il titolo e l’inadempimento, mentre il debitore deve provare l’adempimento; nelle reciproche contestazioni di inadempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, il tema resta quello del corretto riparto probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    la prova dell’esistenza e dell’entità del danno, nonché del nesso causale tra inadempimento e danno, grava sul danneggiato; il giudice non può negare l’ammissione delle prove offerte e contemporaneamente fondare il rigetto sulla mancata prova, senza motivare il diniego.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato per ribadire che, quando è sollevata l’eccezione di inadempimento, i ruoli probatori si invertono: chi eccipisce allega l’altrui inadempimento e l’altra parte deve provare il proprio adempimento.

  • art. 1667 c.c.

    la disciplina speciale dei vizi e delle difformità dell’opera incide sui relativi termini decadenziali ma non deroga al principio generale del riparto dell’onere della prova nell’azione per inadempimento dell’appalto.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e perché investiva un accertamento di fatto del tribunale.

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel motivo sul contraddittorio; la Corte ha escluso la lesione del diritto di difesa nei termini dedotti.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul contraddittorio; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per carenza di specificità e ha escluso che l’ordine di deposito cartaceo implicasse di per sé violazione del contraddittorio.

  • art. 16-bis, comma 9, d.l. 179/2012

    il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche; la Corte precisa che l’ordine non deve necessariamente essere rivolto a entrambe le parti se non vi sia motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per il mancato esame delle prove offerte; il motivo è stato accolto nella sostanza perché il tribunale non aveva considerato le richieste istruttorie dedotte dalla parte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che agisce per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale deve allegare con precisione il fondamento della pretesa e provare l’esistenza, l’entità del danno e il nesso causale con l’inadempimento; la sola produzione massiva di documenti non obbliga il giudice a ricercare autonomamente i nessi tra documenti e singole voci di danno.
  • La disciplina speciale dell’appalto sui vizi e difformità dell’opera non esaurisce né deroga al regime generale dell’inadempimento nei contratti sinallagmatici: quando sia contestato l’inadempimento, il committente che agisce o resiste con domanda risarcitoria deve comunque rispettare i principi generali sul riparto dell’onere della prova.
  • Il giudice non può rigettare la domanda per mancata prova dei fatti costitutivi se, pur a fronte di prove specificamente offerte dalla parte, non ne ammette l’assunzione senza indicare le ragioni del diniego; altrimenti la decisione è viziata per contraddittorietà e per violazione del diritto alla prova.
  • Nel processo civile, la produzione documentale è utile solo se accompagnata da una specifica allegazione del contenuto e della rilevanza dei documenti rispetto alle domande o eccezioni dedotte; il giudice non è tenuto a compiere una ricerca esplorativa nei fascicoli per costruire d’ufficio la tesi della parte.
  • L’eccezione di inadempimento comporta l’inversione dei ruoli probatori: chi la solleva allega l’altrui inadempimento, mentre l’altra parte deve dimostrare il proprio esatto adempimento o l’inesigibilità della prestazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoAppaltoInadempimentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaRisoluzione del contrattoNesso di causalità

Testo integrale

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