Cassazione Penale, Sentenza n. 19135/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione contestava l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per Cappellano nei confronti del delitto di partecipazione ad associazione di narcotraffico (ruolo di "fornitore" per il gruppo Cracolici) e per reati fine di commercio di stupefacenti. I motivi specifici del ricorso erano: 1) carenza di argomentazioni razionali sulla gravità degli indizi; 2) omissione di valutazione della perdita di efficacia della misura per retrodatazione ex art. 297, comma 3 c.p.p., con la tesi che fatti identici/collegati fossero già noti dal procedimento "Svevia" e quindi la misura originaria fosse inefficace; 3) mancata prova della consapevolezza e della stabile partecipazione di Cappellano all'associazione mafiosa (rapporto di breve durata e episodicità delle cessioni, più coerenti con concorso nel reato); 4) contestazione dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. per la mancanza di prova della consapevolezza di agevolare la cosca 'ndranghetistica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto generica e non provata l'eccezione sulla retrodatazione ex art. 297 c.p.p., non essendovi elementi documentali a supporto dell'identità o connessione qualificata dei fatti con il precedente procedimento. Quanto al merito, ha ritenuto corretta e congrua la valutazione del Tribunale di riesame circa la gravità indiziaria: intercettazioni, conversazioni successive all'arresto (dopo il ritrovamento di 215 grammi di cocaina), la "libretta" contabile trovata presso l'abitazione dell'indagato e i rapporti continuativi con i Cracolici e i Rosarnesi sono stati ritenuti idonei a dimostrare il ruolo stabile di fornitore e l'intraneità al sodalizio. Ha confermato altresì l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. per la consapevolezza di agevolare la cosca. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
L'eccezione difensiva di perdita di efficacia della misura per retrodatazione è stata respinta per genericità e mancanza di elementi probatori idonei a dimostrare identità o connessione qualificata dei fatti con precedente procedimento; dunque non si è ritenuta sussistente la causa di inefficacia invocata
art. 416‑bis c.p.
I reati fine di commercio di stupefacenti aggravati ai sensi dell'art. 416‑bis sono stati ritenuti indizi dell'intraneità dell'indagato al sodalizio mafioso e coerenti con la prova cautelare sulla partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico
art. 416‑bis.1 c.p.
L'aggravante è stata ritenuta applicabile: la Corte ha condiviso la valutazione che la condotta dell'indagato fosse idonea e consapevole nell'agevolare la cosca 'ndranghetistica, sulla base dei fatti e delle prove cautelari (rapporti continuativi, libretta contabile, intercettazioni)
Massime di principio
- La perdita di efficacia della misura per retrodatazione ex art. 297 c.p.p. richiede elementi probatori specifici e documentali che dimostrino l'identità o la connessione qualificata dei fatti con un precedente provvedimento: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il ruolo di "fornitore" può integrare la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di droga quando l'approvvigionamento sia costante o sistematico, vi sia un rapporto fiduciario continuativo con i vertici del gruppo e elementi oggettivi (contabilità, recapiti, intercettazioni) dimostrino un vincolo durevole che supera il rapporto meramente sinallagmatico delle singole operazioni.
- Le intercettazioni e le conversazioni tra membri del sodalizio, insieme a documenti materiali (es. libri mastri, "librette"), costituiscono fonti probatorie rilevanti per valutare la gravità indiziaria e la intraneità a un'associazione mafiosa.
- L'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. può essere desunta ex ante (per esigenze cautelari) dalla coerenza complessiva delle attività criminose e dalla consapevolezza che il contributo dell'indagato agevola l'organizzazione, quando vi siano indizi di fornitura continuativa e di coordinamento economico con il sodalizio.
- Per contrastare efficacemente misure cautelari confermate in sede di riesame, la difesa deve fornire argomentazioni precise e prove documentali che mettano in discussione la continuità, la consapevolezza o la connessione fattuale dedotta dall'accusa, nonché proporre misure alternative concrete e adeguate rispetto alla custodia cautelare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19064/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19066/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19070/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19072/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19073/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19080/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →