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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-411/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 giugno 2024. — D. S.A. contro P. SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato o di cancellazione di un volo – Esonero dall’obbligo di compensazione – Circostanze eccezionali – Adozione preventiva delle “misure del caso” – Guasti tecnici causati da un vizio occulto di progettazione – Difetto di progettazione del motore di un aeromobile – Obbligo del vettore aereo di disporre di aeromobili di sostituzione. — Causa C-411/23

Giurisprudenza europea62023CJ0411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che un vizio occulto di progettazione del motore, pur noto in astratto al vettore prima del volo, può costituire una circostanza eccezionale ai fini dell’esonero dalla compensazione per ritardo prolungato. Ha inoltre precisato che non esiste un obbligo generale e automatico di mantenere una flotta di riserva, ma tale misura preventiva può rientrare tra quelle esigibili se concretamente praticabile. La valutazione finale spetta al giudice nazionale, tenendo conto delle risorse e delle circostanze del caso.

Ritardo aereo e compensazione pecuniaria: un vizio occulto di progettazione del motore può costituire circostanza eccezionale e le misure preventive del vettore possono includere aeromobili sostitutivi, se tecnicamente ed economicamente realizzabili.

La questione giuridica

Se l’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile, segnalato dal produttore al vettore mesi prima del volo, integri una "circostanza eccezionale" ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004; e, in caso affermativo, se tra le "misure del caso" il vettore debba predisporre preventivamente una flotta di aeromobili sostitutivi per evitare il verificarsi o le conseguenze del ritardo.

Principio di diritto

L’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile rientra nella nozione di "circostanze eccezionali" dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 anche se il vettore ne era stato informato dal produttore mesi prima del volo; tuttavia l’esonero dalla compensazione opera solo se il vettore prova di aver adottato tutte le misure del caso, le quali possono includere, in concreto, il mantenimento in riserva di aeromobili sostitutivi, purché tale misura sia tecnicamente ed economicamente realizzabile alla luce delle capacità del vettore nel momento rilevante.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 267 TFUE

Ritardo aereo e vizio occulto di progettazione del motore

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Okręgowy w Warszawie in materia di compensazione pecuniaria dei passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004. Il caso nasce dal ritardo all’arrivo di oltre tre ore di un volo Cracovia-Chicago, operato con aeromobile sostitutivo dopo l’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore dell’aeromobile originariamente programmato.

Fatti e procedimento principale

Il passeggero J. D. aveva ceduto il proprio credito alla società D. S.A., che chiedeva la compensazione di 600 EUR prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004. Il vettore aereo aveva negato il pagamento sostenendo che il ritardo dipendeva da un vizio di progettazione del motore, già segnalato dal produttore mesi prima, e che erano state adottate tutte le misure possibili per minimizzare i disagi.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto la situazione una circostanza eccezionale e aveva escluso l’obbligo di compensazione. In appello, il giudice del rinvio ha chiesto chiarimenti su due profili: qualificazione del vizio di progettazione come circostanza eccezionale e contenuto delle "misure del caso" richieste al vettore.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1 del regolamento n. 261/2004, sul livello elevato di tutela dei passeggeri;
  • i considerando 14 e 15, relativi alle circostanze eccezionali e alle misure da adottare;
  • l’articolo 5, paragrafo 3, che esonera il vettore dalla compensazione se il ritardo o la cancellazione sono dovuti a circostanze eccezionali non evitabili nonostante tutte le misure del caso;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, sulla misura della compensazione pecuniaria.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che i ritardi superiori a tre ore fanno sorgere, in linea di principio, il diritto alla compensazione, ma che l’articolo 5, paragrafo 3, prevede una deroga di stretta interpretazione. La nozione di circostanze eccezionali richiede cumulativamente che l’evento:

  • non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore;
  • sfugga al suo effettivo controllo.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte distingue i normali problemi tecnici, che restano inerenti all’attività del vettore, dai casi in cui il costruttore o l’autorità competente rivelino un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza del volo. Nel caso concreto, il vizio occulto di progettazione del motore riguardava tutti i motori dello stesso tipo e, pur essendo stato segnalato mesi prima, non era riconducibile all’ordinario esercizio dell’attività del vettore né al suo controllo effettivo.

La Corte sottolinea che il momento in cui il vizio viene ufficialmente rivelato è irrilevante, purché il vizio esistesse al momento del ritardo e il vettore non avesse mezzi per porvi rimedio. La qualificazione come circostanza eccezionale è inoltre coerente con l’obiettivo di sicurezza e con l’elevato livello di tutela dei passeggeri, senza incentivare i vettori a sacrificare la sicurezza per la puntualità.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alle "misure del caso", la Corte ribadisce che il vettore deve provare di aver adottato misure adeguate alla situazione, tecnicamente ed economicamente sopportabili, utilizzando tutti i mezzi disponibili in termini di personale, materiale e risorse finanziarie. La valutazione è concreta e spetta al giudice nazionale.

La Corte esclude che l’articolo 5, paragrafo 3, imponga in modo generale e automatico al vettore di mantenere sempre in riserva una flotta di aeromobili sostitutivi. Tuttavia, una simile misura può rientrare tra quelle esigibili se, nel caso concreto, risulta tecnicamente, economicamente e umanamente sostenibile. Il giudice nazionale deve quindi esaminare globalmente le misure adottate dal vettore dal momento in cui ha appreso del vizio, compresa la possibilità di noleggiare aeromobili, sostituire preventivamente il motore o immobilizzare l’aeromobile, tenendo conto anche della penuria mondiale di motori sostitutivi e dei tempi necessari per le riparazioni.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • il vizio occulto di progettazione del motore rientra nella nozione di circostanze eccezionali anche se noto in precedenza al vettore;
  • il vettore può essere tenuto, tra le misure del caso, a mantenere aeromobili sostitutivi in riserva, ma solo se tale misura è concretamente realizzabile rispetto alle sue capacità nel momento rilevante.

Implicazioni pratiche

Per i professionisti, la sentenza conferma che i difetti di progettazione rivelati dal costruttore possono aprire l’esonero dalla compensazione, ma solo se il vettore dimostra una gestione diligente e proporzionata del rischio. La prova liberatoria resta rigorosa e richiede una valutazione fattuale molto concreta delle misure preventive e organizzative effettivamente adottabili.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereicompensazione dei passeggericircostanze eccezionaliritardo prolungato del voloobblighi del vettore aereo

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