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Sentenza

Sentenza n. 658/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza - accertata l'omessa esatta esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 499/2025, ordinare al Ministero dell'istruzione e del merito di dare esatta ottemperanza alla stessa sentenza, mediante - il pagamento della somma residua somma lorda di € 789,79 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute; - il pagamento dell'importo di € 639,32 a titolo di incidenza sul TFR della retribuzione omessa; - l'accredito, sulla carta elettronica del docente, del residuo importo di € 500,00 - il pagamento degli interessi o della rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - nominare un commissario ad acta incaricato dell'ottemperanza della menzionata sentenza, in caso di prorogata inerzia dell'Amministrazione resistente; - fissare, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) la somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.

Giustizia amministrativa202600026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cuneo n. 499/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero aveva dato esecuzione solo parziale alla sentenza civile, senza corrispondere l'intera indennità sostitutiva delle ferie e festività maturate e non godute, senza versare integralmente l'importo dovuto per l'incidenza della retribuzione omessa sul TFR e senza accreditare integralmente sulla carta elettronica del docente l'importo riconosciuto per l'aggiornamento e la formazione. Ha chiesto il pagamento della somma residua lorda di euro 789,79, dell'importo di euro 639,32 per l'incidenza sul TFR, l'accredito del residuo importo di euro 500,00, oltre interessi o rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente al ricorso.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali per l'ottemperanza: la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme, notificata via PEC al Ministero soccombente e, al momento della proposizione del ricorso, era decorso inutilmente il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Dalla documentazione risultava la parziale esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare piena esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione, mediante il pagamento di euro 789,79 lordi per ferie e festività non godute, di euro 639,32 per l'incidenza sul TFR e l'accredito di euro 500,00 sulla carta elettronica del docente, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione. È stato nominato, per l'ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il TAR ha inoltre applicato l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., fissando una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e sino all'adempimento spontaneo o, in caso di perdurante inerzia, sino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e refusione del contributo unificato. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta, una somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme ancora dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni è stato ritenuto presupposto processuale per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È stato richiamato quale fondamento della richiesta di interessi o rivalutazione sulle somme dovute, con riconoscimento degli interessi dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Ha consentito la distrazione delle spese in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia prodotto in copia conforme, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • L'esecuzione solo parziale di un giudicato impone all'amministrazione di completare l'adempimento nei limiti e secondo il contenuto puntuale del titolo giudiziale, compresi gli accessori economici e gli accrediti espressamente riconosciuti.
  • In presenza di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato e ponendo le relative attività a carico dell'amministrazione inadempiente.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme ancora dovute e può decorrere dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inadempimento, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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