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Sentenza

Sentenza n. 5814/2026 - Napoli, Sezione 8

Giustizia amministrativa202605744

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire del 1° agosto 2025 per demolizione di un capannone e costruzione di una villetta unifamiliare su due piani; contestato anche il silenzio del Comune sull’istanza di riesame e autotutela

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune e titolare del permesso)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del permesso rilasciato al controinteressato e ha lamentato: falsa rappresentazione dello stato dei luoghi ed errore sui presupposti, per asserita istruttoria viziata; violazione dell’art. 11 d.P.R. 380/2001 per difetto di legittimazione del richiedente e sopravvenuta revoca del consenso prestato dal ricorrente prima dell’inizio dei lavori; ulteriore difetto di legittimazione perché il progetto prevedeva la demolizione di un capannone insistente anche su una porzione di proprietà esclusiva del ricorrente; violazione delle distanze minime, poiché la villetta sarebbe stata posta a 6,15 metri dal fabbricato preesistente e un pilastro a circa 4,65 metri dal confine; contraddittorietà del titolo, qualificato come nuova costruzione pur contemplando la demolizione del capannone. Sono state inoltre dedotte irregolarità nella demolizione parziale e nei lavori sul muro di recinzione, sotto i profili della sicurezza del cantiere e della stabilità strutturale. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito la tardività e l’inammissibilità del ricorso, oltre a contestarne il merito. Il ricorrente ha sostenuto di avere appreso, con l’accesso agli atti, soltanto della pratica di demolizione.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di tardività, senza esaminare i motivi di merito. La documentazione trasmessa il 12 dicembre 2025 in riscontro all’istanza di accesso del 17 novembre 2025 comprendeva il permesso, gli elaborati grafici e la relazione tecnica: da essa il ricorrente aveva piena conoscenza del titolo nella sua globalità e del contenuto dell’intervento, inclusa la demolizione del capannone e la costruzione del nuovo edificio residenziale. Il ricorso avrebbe quindi dovuto essere proposto tempestivamente da tale data. La successiva istanza di annullamento in autotutela, presentata il 5 aprile 2026, non ha superato la decadenza né riaperto il termine d’impugnazione; è stata respinta anche la tesi secondo cui la conoscenza sarebbe stata limitata alla sola pratica di demolizione. Il ricorso è stato dichiarato irricevibile. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese, liquidate in euro 1.500,00 ciascuno, oltre accessori di legge, in favore del Comune e del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., dopo aver sentito le parti.

  • art. 11 d.P.R. 380/2001

    II- Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del D.P.R. 380/2001- Difetto di legittimazione del richiedente- Sopravvenuta carenza di disponiblità giuridica dell’area in comproprietà per formale revoca del consenso prima dell’inizio dei lavori

    La norma è richiamata soltanto tra i motivi di ricorso; il TAR non ne ha esaminato l’applicazione, avendo definito il giudizio per tardività.

  • D.M. 1444/1968

    IV-Violazione delle distanze minime di legge (D.M. 1444/1968 e PUC): la nuova villetta, si collocava a una distanza di soli 6,15 metri dal fabbricato preesistente, mentre sul prospetto Sud- Est, un pilastro strutturale d’angolo si collocava a circa 4,65 metri dal confine.

    Il decreto è menzionato come parametro invocato dal ricorrente per contestare le distanze; la questione non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • La piena conoscenza del titolo edilizio e del suo contenuto, comprovata dall’ostensione del provvedimento e dei relativi allegati tecnici che descrivono complessivamente l’intervento, fa decorrere il termine per impugnarlo anche quando il ricorrente sostenga di aver appreso soltanto di una sua componente.
  • La presentazione di un’istanza di annullamento in autotutela successiva alla piena conoscenza del provvedimento non supera la decadenza già maturata e non riapre il termine per l’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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