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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30582/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi dovuti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, riferiti a redditi professionali prodotti negli anni 2009 e 2010 da un soggetto iscritto all'albo ma non alla relativa cassa di previdenza forense. Il professionista aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'avviso per intervenuta prescrizione del credito contributivo; la Corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dalle scadenze ordinarie del 16.6.2010 e del 16.6.2011 e che gli atti INPS del 2.7.2015 e 4.7.2016 fossero tardivi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 c.c., in relazione ai DPCM 10.6.2010 e 12.5.2011, all'art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995 e all'art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato il differimento legale dei termini di versamento al 6.7.2010 e al 6.7.2011 e quindi la tempestività degli atti interruttivi. Il controricorrente ha resistito sostenendo l'inapplicabilità di tale differimento e il maturare della prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, rileva la scadenza del termine per il pagamento e che tale termine va considerato differito quando intervengano i DPCM attuativi applicabili. Ha quindi rilevato che la Corte d'appello aveva erroneamente individuato il dies a quo nel 16.6.2010 e nel 16.6.2011, mentre i termini erano stati differiti al 6 luglio successivo in forza dei DPCM richiamati. Di conseguenza, la prescrizione non poteva ritenersi maturata sulla base della decorrenza adottata dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è la norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge denunciata con il ricorso per cassazione.

  • art. 2935 c.c.

    la decorrenza della prescrizione va collegata al momento in cui il diritto può essere fatto valere, individuato nella scadenza del termine di pagamento dei contributi, tenendo conto di eventuali differimenti normativi.

  • art. 2941 c.c.

    la Corte esclude l'applicabilità della sospensione della prescrizione invocata dal ricorrente di merito, ritenendo comunque assorbente la questione del dies a quo correttamente individuato.

  • art. 2, commi 26-31, L. 8 agosto 1995, n. 335

    costituisce la base normativa dell'obbligo contributivo alla Gestione separata per i redditi professionali considerati nel giudizio.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010

    ha natura regolamentare e differisce al 6 luglio 2010 il termine di versamento per i contribuenti che rientrano nelle condizioni previste dalla disposizione, con rilievo ai fini della prescrizione.

  • art. 1, comma 1, D.P.C.M. 12 maggio 2011

    analogamente al DPCM 2010, differisce il termine di versamento e quindi incide sulla decorrenza della prescrizione dei contributi dovuti per l'anno 2010.

  • art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111

    norma richiamata nel ricorso a sostegno del quadro regolatorio della riscossione/contribuzione e della tempestività degli atti dell'INPS.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    viene richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti arresti della Corte senza ripeterla integralmente.

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997

    indicato come base della delega in forza della quale i D.P.C.M. richiamati assumono funzione attuativa o integrativa della legge.

  • art. 18, d.lgs. n. 241/1997

    viene richiamato quale previsione generale in materia di termini di versamento e differimenti.

Massime di principio

  • Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, il dies a quo coincide con la scadenza del termine legale di pagamento del contributo e non con la mera presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Se un D.P.C.M. applicabile differisce il termine di versamento dei contributi, tale differimento incide direttamente sulla decorrenza della prescrizione, perché sposta in avanti il momento in cui il credito può essere fatto valere.
  • I D.P.C.M. emanati in attuazione di una delega legislativa e con funzione integrativa della disciplina primaria hanno natura regolamentare e devono essere considerati nel calcolo dei termini contributivi.
  • Non è corretto dichiarare prescritti i contributi senza verificare se il termine di versamento sia stato oggetto di differimento normativo per la specifica annualità considerata.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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