Cassazione Civile, Sentenza n. 1495/2022 del 18/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento relativi all'anno 2005: contestazione della deduzione integrale dei costi per acquisto di ponteggi in legno (che l'Ufficio voleva sottoporre ad ammortamento al 40%), deduzione indebita di costi per materiali edili pari a euro 42.900,00 per i quali non sarebbe stato provato l'impiego, e, soprattutto, contestazione della ricostruzione di ricavi non dichiarati per euro 550.000,00. I ricorrenti sostenevano che le somme trovate in contanti in cassa fossero riconducibili a effetti cambiari/girate (pagherò) emessi dai soci e girati ai fornitori, non a ricavi occulti; inoltre denunciavano che l'Ufficio non aveva depositato in giudizio il processo verbale di constatazione e che le copie fotostatiche dei titoli cambiari fossero in tutto o in parte sufficienti a provare la girata.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: (1) l'avviso di accertamento riportava nei suoi estratti il contenuto essenziale del processo verbale di constatazione notificato al legale rappresentante, e i ricorrenti non lo avevano contestato nel giudizio di primo grado, sicché, per il principio di non contestazione ex art.115 c.p.c., non era necessario che l'Agenzia depositasse il verbale integrale; (2) le censure relative alla mancata prova dei pagherò e alla inesatta qualificazione dei versamenti richiedevano una revisione di merito non consentita in sede di legittimità; il giudice d'appello ha però valutato dettagliatamente la documentazione e ha legittimamente ritenuto che i versamenti registrati (voce cassa) corrispondessero a ricavi non contabilizzati, atteso che i soci non avevano redditi o patrimonio dichiarato idonei a giustificare i finanziamenti e che le cambiali erano state depositate in copia parziale (mancava il retro che avrebbe dimostrato la girata) e prive di elementi probatori decisivi (marca da bollo/annotazioni di data, nota integrativa dei bilanci mancante, dich. fornitori non attendibili). La Corte ha altresì ritenuto irrilevante l'erronea affermazione del giudice d'appello sulla portata probatoria del p.v.c., posto che la decisione fondava su altri e sufficienti elementi probatori. Condanna alle spese di giudizio di cassazione a carico dei ricorrenti per complessivi euro 10.300,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova: la Corte rileva che l'Ufficio ha allegato i fatti essenziali nel contenuto dell'avviso di accertamento; una volta non contestati in primo grado, il contribuente è tenuto a provarne l'inesistenza.
art. 115 c.p.c.
Principio della non contestazione processuale: fatti specifici allegati e non contestati dalla controparte si considerano provati; ciò ha sollevato l'Agenzia dall'obbligo di depositare il p.v.c. integrale in giudizio.
art. 39, comma 1, lett. d, d.P.R. 600/1973
Presunzioni fiscali e requisito di gravità, precisione e concordanza: la Corte conferma che il giudice di merito ha valutato correttamente la sussistenza di presunzioni idonee a fondare l'accertamento in presenza di elementi documentali e contabili contraddittori o insufficienti.
art. 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Richiamata relativamente ai profili probatori in tema di imposte e documentazione: utilizzata come riferimento normativo in combinazione con le regole probatorie civili per valutare le scritture e le prove prodotte.
art. 2727 e ss. c.c.
Norme sulla prova documentale: i ricorrenti invocavano la disciplina della prova per sostenere le copie dei titoli, ma la Corte ha ritenuto le copie parziali inidonee a scalfire le presunzioni dell'Ufficio.
art. 2712 e 2719 c.c.
Riferimenti sulle copie di documenti privati e sul loro valore probatorio: la Corte osserva che i documenti fotocopiati, privi di parti decisive (retro delle cambiali), non superano le presunzioni fiscali.
art. 7 d.lgs. 546/1992
Poteri istruttori del giudice tributario: i ricorrenti auspicavano acquisizione d'ufficio degli originali, ma il giudice di merito ha ritenuto di avere sufficienti elementi per decidere e ha valutato la documentazione nel suo complesso.
art. 2700 c.c.
Sull'efficacia probatoria del processo verbale di constatazione: la Corte nota un'errata affermazione del giudice d'appello circa la piena efficacia del p.v.c., ma conclude che tale errore non ha inciso sulla decisione, che si fonda su altri elementi probatori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Riferimento procedurale relativo al contributo unificato processuale: indica l'ulteriore importo da versare se dovuto; la sentenza ne dà atto ai fini amministrativi.
Massime di principio
- Se l'Ufficio riporta nell'avviso di accertamento il contenuto essenziale del processo verbale di constatazione notificato al contribuente, il contribuente deve contestarne espressamente l'esistenza e il contenuto in primo grado; in difetto opera il principio di non contestazione (art.115 c.p.c.) e non è obbligatorio che l'Ufficio depositi il verbale integrale in giudizio.
- Le presunzioni fiscali fondate su elementi contabili e su rilevazioni oggettive (es. ingenti versamenti in cassa) possono essere mantenute se il contribuente non fornisce prove adeguate, precise e concordanti per ricondurle a operazioni lecite: occorrono documenti integrali e coerenti.
- Fotocopie parziali di titoli cambiari o altri documenti che non mostrino la girata o elementi identificativi (retro, marche da bollo con data, ecc.) hanno scarso valore probatorio per confutare un'accertamento basato su presunzioni fondate.
- La mancata produzione della nota integrativa dei bilanci e l'assenza di documentazione che dimostri la consistenza patrimoniale o redditi non tassati dei soci indeboliscono la tesi difensiva che i versamenti siano finanziamenti giustificati e non ricavi occultati.
- In sede di legittimità la Corte non riesamina i fatti e le valutazioni di merito: chi contesta la valutazione del giudice d'appello deve motivare profili di diritto o vizi di motivazione, non chiedere una rivalutazione ex novo degli elementi di fatto.
- Se si pretende di giustificare disponibilità finanziarie aziendali con apporti soci tramite titoli o garanzie, è necessario documentare pienamente l'operazione (originali dei titoli, girate, date, riscontri bancari, dichiarazioni sostanziali dei fornitori con elementi probatori) per superare le presunzioni dell'Amministrazione.
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