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Ordinanza

Ordinanza n. 2024/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie, atti connessi e silenzio-rigetto sull'istanza di accertamento di conformità

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione, la segnalazione e gli altri atti presupposti o connessi, nonché il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001, chiedendo l'annullamento degli atti e la sospensione dei relativi effetti. Hanno sostenuto che gli interventi sarebbero consistiti nel recupero di un manufatto preesistente, con ripristino delle originarie consistenze volumetriche e strutturali, e che l'immobile sarebbe stato esistente già anteriormente al 1939, sulla base della carta tecnica OMIRA e di documentazione aerofotogrammetrica relativa al 1968. Hanno inoltre dedotto la possibilità del cambio di destinazione d'uso in forza dell'art. 26 della legge regionale n. 16/2016 e di una circolare comunale del 28 novembre 2025, assumendo che gli immobili realizzati anteriormente al 1976 potessero beneficiare del cambio d'uso in deroga agli strumenti urbanistici vigenti. Il Comune, dopo la costituzione in giudizio, ha prodotto un provvedimento con cui ha annullato in autotutela l'ordinanza di demolizione, motivando tale decisione con la necessità di una complessiva rivalutazione dell'assetto provvedimentale e facendo salvo l'esercizio dei poteri edilizi dopo il completamento dell'istruttoria. È rimasta controversa la questione relativa al silenzio-rigetto sulla domanda di sanatoria e, in particolare, la sussistenza della doppia conformità dell'intervento, nonché l'effettiva preesistenza e consistenza dell'immobile e la compatibilità del cambio di destinazione d'uso con la disciplina urbanistica applicabile.

La decisione

Il Collegio ha preso atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione e della conseguente parziale cessazione della materia del contendere su tale capo, su cui concordavano anche i ricorrenti. Non ha invece definito la controversia residua relativa al silenzio-rigetto sulla domanda di accertamento di conformità. Rilevato che il rilascio del titolo edilizio ex art. 36 d.P.R. 380/2001 presuppone la doppia conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza, e che la prova di tale requisito grava sul privato richiedente, il TAR ha ritenuto necessaria un'istruttoria. Ha ordinato al Comune di fornire chiarimenti documentati e motivati sull'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti successivi all'annullamento in autotutela e sul preavviso di diniego della sanatoria, producendo copia asseverata munita di protocollo, data e firma e la prova della sua eventuale trasmissione agli interessati o al difensore. Ha inoltre ordinato alla parte più diligente di depositare copia asseverata della circolare comunale del 28 novembre 2025 e documentazione sulla destinazione urbanistica dei luoghi nei due momenti rilevanti, con le pertinenti NTA. È stata disposta, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al Comandante pro tempore dell'Istituto Geografico Militare, con facoltà di delega, per accertare, sulla base degli atti e delle aerofotogrammetrie disponibili, l'effettiva esistenza dell'immobile nel 1939 e alla data attuale e la sua eventuale medesima o diversa consistenza planovolumetrica. Sono stati fissati i termini per lo svolgimento della verificazione e per il deposito della relazione, nonché un anticipo di 500 euro provvisoriamente posto a carico dei ricorrenti. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 17 novembre 2026. Le spese definitive sono state riservate.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disciplinano gli incombenti istruttori e, in particolare, la verificazione disposta dal giudice amministrativo.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al Collegio di rilevare d'ufficio una questione rilevante ai fini della decisione e di assegnare alle parti un termine per presentare osservazioni.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Il permesso di costruire in sanatoria richiede la doppia conformità dell'opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza; l'onere della prova grava sul richiedente.

  • art. 26 l.r. Sicilia n. 16/2016

    È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della possibilità di ottenere il cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

  • art. 66 c.p.a.

    È posto a fondamento della verificazione affidata all'Istituto Geografico Militare.

Massime di principio

  • La sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001 può essere rilasciata soltanto quando l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell'istanza.
  • L'onere di provare la sussistenza della doppia conformità richiesta per l'accertamento di conformità edilizia grava integralmente sul privato che presenta la domanda di sanatoria.
  • Quando l'amministrazione annulla in autotutela l'ordinanza di demolizione impugnata, il giudizio può cessare parzialmente quanto a tale capo, ma prosegue sulle ulteriori domande, come quella relativa al silenzio-rigetto sulla domanda di sanatoria, se permane l'interesse alla decisione.
  • Ai fini della verifica della doppia conformità e della legittimità degli interventi edilizi, il giudice può disporre una verificazione tecnica volta ad accertare, anche mediante documentazione aerofotogrammetrica, l'esistenza storica dell'immobile e la sua consistenza planovolumetrica.
  • Quando la decisione dipende da documenti o chiarimenti nella disponibilità dell'amministrazione, il giudice può ordinare il deposito di copie asseverate, dati sulla protocollazione e prova della comunicazione degli atti, nonché della disciplina urbanistica applicabile nel tempo.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimentoIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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