Cassazione Penale, Sentenza n. 7248/2022 del 01/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna per tentativo di rapina pluriaggravata. Si deducevano: 1) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., essendo la Procura generale la PEC del perfezionamento dell'accordo pervenuta alla Cancelleria il 18/12/2020 e non considerata dalla Corte nella decisione del 22/12/2020; 2) nullità ai sensi dell'art. 606, lett. c) e art. 178 c.p.p. per omesso ricevimento delle conclusioni del Procuratore generale; 3) violazione del contraddittorio previsto dall'art. 23, comma 2, d.l. n.149/2020 (normativa emergenziale COVID) per disparità di trattamento fra Pubblico ministero presente in aula e difesa che aveva presentato conclusioni scritte.
La decisione
La Corte suprema ha ritenuto fondato il primo motivo: ha accertato che la comunicazione via PEC del perfezionamento del concordato era pervenuta alla Cancelleria quattro giorni prima della trattazione e che, in regime di normativa emergenziale, la trasmissione via PEC è legittima e tempestiva. Pertanto si è configurata la nullità per omessa pronuncia della Corte di appello, che era tenuta a valutare il concordato. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, affinché venga valutato il concordato prospettato dalle parti.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Consente il concordato tra Pubblico ministero e imputato; la Corte ha ritenuto che il perfezionamento comunicato via PEC, pervenuto prima dell'udienza, dovesse essere valutato e che non esiste un termine per il perfezionamento dell'accordo.
art. 606, lett. c) c.p.p.
Prevede motivi di annullamento per nullità processuali; la difesa aveva invocato tale motivo per l'omesso ricevimento delle conclusioni del Pm, ma la Corte ha fondato il ricorso principalmente sull'omessa pronuncia sul concordato.
art. 178 c.p.p.
Norma sulla nullità, richiamata dalla difesa in relazione a presunte nullità formali del procedimento dovute a violazioni del contraddittorio; la Corte ha valutato la legittimità delle comunicazioni via PEC alla luce della normativa emergenziale.
art. 23, comma 2, decreto-legge 9 novembre 2020, n.149, conv. in legge 176/2020
Disposizioni emergenziali che prevedono la possibilità di trattazione scritta e l'uso della PEC per scambi di documenti; la Corte ha ritenuto valide e tempestive le comunicazioni via PEC effettuate quattro giorni prima dell'udienza, e ha sottolineato la necessità di garantire il contraddittorio anche in tale regime.
art. 23, comma 8, decreto-legge n.137/2020
Richiamata in ordine alla trattazione del ricorso; contestualizza la trattazione sotto la normativa emergenziale, confermando la legittimità dell'esame degli atti a distanza e delle comunicazioni via PEC.
Massime di principio
- Una comunicazione via PEC del perfezionamento di un concordato ex art. 599-bis c.p.p. pervenuta alla Cancelleria prima della data fissata per la trattazione deve essere considerata valida e tempestiva e il giudice è tenuto a valutarla; l'omessa pronuncia su tale concordato configura nullità.
- In regime di normativa emergenziale (COVID) gli atti trasmessi tramite PEC hanno efficacia probatoria e procedurale: è essenziale verificare la ricezione e la tempestività delle PEC nel fascicolo processuale.
- Se la difesa utilizza gli strumenti di trattazione scritta previsti dall'ordinamento emergenziale, il giudice deve garantire parità di trattamento e contraddittorio rispetto alla presenza del Pubblico ministero; eventuali disparità possono determinare profili di nullità.
- Per evitare rischi processuali, le parti devono documentare chiaramente la data e l'ora di invio/ricezione delle comunicazioni via PEC e chiedere all'udienza la registrazione o l'annotazione in atti di eventuali comunicazioni pervenute tardivamente.
- La mancata valutazione di un accordo fra Pm e imputato, comunicato nei termini e secondo le modalità consentite, espone la decisione al rischio di annullamento e rinvio per nuovo esame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7095/2022 del 01/03/2022
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7096/2022 del 01/03/2022
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7100/2022 del 01/03/2022
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7101/2022 del 01/03/2022
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7103/2022 del 01/03/2022
- Sentenza penale · 1 mar 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 7104/2022 del 01/03/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →