Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 375/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento per quanto di interesse: 1) del provvedimento n. 108 del 23.11.2023 con il quale Anas s.p.a. Gruppo FS Italiane ha approvato il progetto definitivo denominato “Variante alla SS 12 «dell'Abetone e del Brennero» da Buttapietra alla Tangenziale Sud di Verona”, contenente la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed il piano particellare di esproprio; 2) dell'avviso prot. n. 0558752 del 24.06.2025 con il quale Anas s.p.a. - Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia ha trasmesso la Comunicazione prot. n. U.0370586 del 29.04.2025, di avvenuta approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17, d.P.R. n. 327/2001; 3) della comunicazione prot. U.0370586 del 29.04.2025 con la quale Anas s.p.a. - Struttura Territoriale Veneto e Friuli Venezia Giulia ha informato Imprang s.r.l. dell'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 17, d.P.R. n. 327/2001, avente ad oggetto “Variante alla SS 12 «dell'Abetone e del Brennero» da Buttapietra alla Tangenziale Sud di Verona”, avvenuta con provvedimento n. 108 del 23.11.2023; 4) del Piano Particellare di Esproprio, servitù ed occupazione approvato con il provvedimento n. 108 del 23.11.2023 ed allegato in stralcio alla comunicazione prot. U.0370586 29.04.2025; 5) del decreto n. 420 11.09.2023 con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura hanno espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto definitivo “Variante alla S.S. 12 da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona (VE29)”, presentato da Anas s.p.a.; 6) del parere n. 461 22.05.2023 con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha espresso motivato parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto definitivo denominato “Variante alla S.S. 12 da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona (VE29)”, condizionato all'ottemperanza di una serie di condizioni ambientali riportate nel provvedimento; 7) del verbale della Conferenza dei Servizi 20.11.2023 indetta con nota prot. U.0013136 del 27.09.2023 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (non conosciuto) con la quale è stato approvato il progetto definitivo dell'opera “Variante alla S.S. 12 da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona (VE29)”, verbale non conosciuto ma citato nel decreto U.0016147 datato 16.11.2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 8) del decreto U.0016147 16.11.2023 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha: - adottato, ai sensi dell'art. 14-bis, co. 5, l. n. 241/1990 e con gli effetti di cui all'art. 14-quater della medesima legge, la determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi indetta ex art. 3, d.P.R. n. 383/1994, sulla base delle posizioni unanimi espresse relativamente al progetto “Variante alla S.S. 12 da Buttapietra alla tangenziale sud di Verona (VE29) Intervento ricadente nel territorio dei comuni di Verona, Buttapietra, Isola della Scala, Vigasio, Castel D'Azzano. Regione Veneto. Progetto definitivo”; - accertato, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, d.P.R. n. 383/1994, il perfezionamento del procedimento d'intesa Stato - Regione Veneto, relativamente al progetto di cui al punto precedente secondo l'elenco degli elaborati progettuali allegati al decreto e sulla base dei pareri e/o note - con le relative prescrizioni - resi in Conferenza di Servizi e trasmessi al Ministero, pareri e/o note che formano parte integrante del decreto; - decretato che il provvedimento, quale determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati; - disposto, ai fini della realizzazione dell'opera pubblica e conformemente a quanto stabilito dall'art. 10, co. 1, d.P.R. n. 327/2001 il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree da espropriare e/o occupare e/o asservire; 9) della comunicazione di avvio del procedimento del 16.06.2023, pubblicato sul quotidiano l'Arena con la quale Anas s.p.a. ha avviato il procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativo alle aree interessate dal progetto “Variante alla SS 12 «dell'Abetone e del Brennero» da Buttapietra alla Tangenziale Sud di Verona”; 10) della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. I.0914004 del 21.11.2023 per l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera denominata “Variante alla SS 12 «dell'Abetone e del Brennero» da Buttapietra alla Tangenziale Sud di Verona (VE) - VE29” mediante la conferenza di servizi, accordo di programma, intesa ovvero altro atto, anche di natura territoriale, ai sensi degli artt. 14 ss., l. n. 241/1990 e della connessa nota prot. n. U.0914092 del 21.11.2023 di richiesta affissione all'albo pretorio “on line” dell'avviso dell'avvio del procedimento prot. n. I.0914004 del 21.11.2023 ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera; e per quanto necessario ed esclusivamente nei limiti dell'interesse delle ricorrenti: 11) del parere della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura prot. 23369 del 4.07.2023; 12) del parere della Regione Veneto espresso con decreto n. 21 del 4.05.2023; 13) della Delibera n. 63 del 06.11.2023 del Consiglio comunale di Verona nella parte in cui ha omesso qualsiasi valutazione sugli effetti dell'approvazione del progetto esecutivo in variante al PI ed in assenza della valutazione sismica di livello 3; nonché di tutti gli atti allo stato non conosciuti, con riserva di impugnarli con motivi aggiunti; e per l’accertamento 14) della mancata ottemperanza, da parte di Anas s.p.a. alle condizioni ambientali imposte dalle Amministrazioni coinvolte in sede di Valutazione di Impatto Ambientale, sfociata nel parere favorevole della Commissione Tecnica VIA-VAS di cui al decreto interministeriale n. 420 del 11.09.2023 ed in particolare alle condizioni ambientali n. 1, 4, 5 e 7 e della conseguente violazione dell'art. 5, co. 1, lett. o-quater e degli artt. 25 e 28, d.lgs. n. 152/2006; 15) dell'obbligo, da parte di Anas s.p.a., di modificare il progetto definitivo dell'opera pubblica al fine di adempiere alle condizioni ambientali imposte dalla Commissione Tecnica VIA-VAS di cui di cui al decreto interministeriale n. 420 dell’11.09.2023 ed in particolare alle condizioni ambientali n. 1, 4, 5 e 7; e per la condanna 16) di Anas s.p.a. a modificare il progetto definitivo dell'opera, al fine di adempiere alle condizioni ambientali imposte dalla Commissione Tecnica VIA-VAS di cui di cui al decreto n. 420 del 11.09.2023 ed in particolare alle condizioni ambientali n. 1, 4, 5 e 7; e con riserva di motivi aggiunti, all'esito della consegna dei documenti richiesti con istanza di accesso agli atti del 4.09.2025.

Giustizia amministrativa202501807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di approvazione del progetto definitivo della variante alla SS 12, dichiarazione di pubblica utilità, imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del piano particellare di esproprio e atti presupposti, inclusi i provvedimenti di compatibilità ambientale

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato gli atti relativi all'approvazione del progetto definitivo di un'opera stradale, alla dichiarazione di pubblica utilità, all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'approvazione del piano particellare di esproprio. Hanno inoltre chiesto l'accertamento della mancata ottemperanza, da parte di ANAS, alle condizioni ambientali imposte nell'ambito della VIA, nonché la condanna di ANAS alla modifica del progetto per adeguarlo a tali condizioni. Il testo non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché le ricorrenti hanno successivamente rinunciato al ricorso.

La decisione

Le ricorrenti hanno depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, motivata dall'intervenuta soluzione transattiva con ANAS. La rinuncia è stata presentata tempestivamente e ANAS vi ha aderito; le altre parti non si sono opposte. Il TAR ha quindi preso atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerata l'adesione di ANAS e la costituzione meramente formale delle altre parti resistenti.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia... Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

    La rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta e depositata, notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e non opposta dalle parti interessate alla prosecuzione, determina l'estinzione del processo.

  • art. 35, comma 2, lettera c), c.p.a.

    La rinuncia, quando ricorrono i presupposti previsti dall'art. 84 c.p.a., conduce alla declaratoria di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da un difensore munito di mandato speciale, depositata in segreteria o resa in udienza e verbalizzata.
  • La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza; in assenza di opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.
  • La disciplina delle spese conseguenti alla rinuncia non è automatica: il collegio può compensarle valutando tutte le circostanze del caso, tra cui l'adesione della parte resistente e la costituzione meramente formale delle altre parti.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione di pubblica utilitàVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEspropriazione per pubblica utilitàAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.