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Sentenza

Sentenza n. 660/2026 - Catania, Sezione 5

per l'annullamento - della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ispica n. 37 del 12.11.2025 avente ad oggetto “Mozione di sfiducia al Sindaco del Comune di Ispica On. Dott. Innocenzo Leontini, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs n. 267/2000, dell’art. 10 della L.R. 35/97 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 15 dello Statuto Comunale; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale, anche di natura istruttoria, allo stato non conosciuto, ivi compresa, ove occorra, la lettera di convocazione del 21.10.2025 con cui il Presidente del Consiglio Comunale di Ispica ha calendarizzato il punto all’ordine del giorno per la seduta consiliare del 12.11.2025.

Giustizia amministrativa202502425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione del Consiglio Comunale di Ispica recante l’approvazione della mozione di sfiducia al Sindaco

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (sindaco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare con cui è stata approvata, il 12 novembre 2025, una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La mozione era stata presentata il 15 ottobre 2025, dopo la scadenza naturale quinquennale del mandato, avvenuta il 6 ottobre 2025, durante il periodo di prorogatio degli organi elettivi in attesa delle nuove elezioni. Sono stati dedotti: in via principale, la nullità per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990; in subordine, l’annullabilità per violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi, dell’art. 1, comma 2, l.r. 7/1992, dell’art. 10, comma 1-bis, l.r. 35/1997, degli artt. 169 e 170 OREL e dello Statuto comunale; nonché l’eccesso di potere per illogicità, travisamento dei fatti e difetto di motivazione. La tesi principale era che il divieto di proporre la mozione negli ultimi 180 giorni dovesse essere calcolato a ritroso dalla scadenza naturale del mandato quinquennale, e non dalla data delle nuove elezioni o dalla cessazione effettiva della prorogatio. È stata inoltre eccepita l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al Consiglio comunale, ritenuto dal controinteressato l’organo sostanzialmente contrapposto al Sindaco.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando che il Consiglio comunale è un organo dell’ente locale privo, di regola, di legittimazione passiva, che spetta al Comune; inoltre, nel caso concreto, non sussiste un conflitto interorganico, poiché il ricorrente agiva a tutela della propria carica direttamente lesa dalla mozione di sfiducia. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’art. 1, comma 2, l.r. 7/1992 fissa in cinque anni la durata della carica di Sindaco e Consiglio comunale, mentre l’art. 10, comma 1-bis, l.r. 35/1997 vieta la proposizione della mozione di sfiducia negli ultimi 180 giorni del mandato. In assenza di una disciplina specifica per i casi di prorogatio, il Collegio ha ritenuto che il termine debba essere calcolato a ritroso dalla scadenza naturale del mandato quinquennale, e non dalla data delle nuove elezioni. La prorogatio non costituisce prosecuzione del mandato elettivo, ma riguarda soltanto l’esercizio dei poteri nell’intervallo necessario ad assicurare la continuità amministrativa sino all’insediamento dei nuovi organi. Nel caso concreto, il periodo vietato andava quindi dal 9 aprile al 6 ottobre 2025; la mozione, presentata il 15 ottobre 2025, era tuttavia successiva a tale periodo. Ciononostante, il TAR ha ritenuto illegittima la deliberazione poiché ha considerato rilevante il divieto riferito alla votazione della mozione negli ultimi 180 giorni del mandato, secondo la ricostruzione accolta nella decisione. Il vizio non è stato qualificato come nullità per difetto assoluto di attribuzione: il Consiglio comunale disponeva in astratto del potere di approvare la mozione, sicché la violazione dei limiti temporali integra annullabilità per violazione di legge. Il terzo motivo è stato assorbito. La deliberazione è stata annullata; le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il difetto assoluto di attribuzione sussiste soltanto in caso di carenza di potere in astratto, cioè quando l’organo agisca senza alcuna norma attributiva del potere; la violazione dei limiti temporali di esercizio di un potere esistente determina annullabilità, non nullità.

  • art. 1, comma 2, l.r. 7/1992

    la durata della carica di sindaco e del consiglio comunale è fissata in cinque anni

    La durata quinquennale costituisce il parametro per individuare la scadenza naturale del mandato e calcolare a ritroso gli ultimi 180 giorni nei quali è vietata la proposizione della mozione di sfiducia.

  • art. 10, comma 1-bis, l.r. 35/1997

    la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco o del presidente della provincia regionale non può essere proposta prima del termine di ventiquattro mesi dall’inizio del mandato né negli ultimi centottanta giorni del mandato medesimo

    Il divieto temporale di proposizione della mozione va riferito alla durata del mandato naturale quinquennale e non al periodo di prorogatio.

  • art. 12 delle preleggi al codice civile

    Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore

    Il criterio letterale e l’intenzione del legislatore confermano il calcolo a ritroso dalla scadenza naturale del mandato, in assenza di una base normativa per farlo decorrere dalla data delle nuove elezioni.

  • art. 169 l.r. 16/1963

    La disposizione disciplina lo svolgimento delle elezioni amministrative siciliane in un unico turno annuale e costituisce il presupposto del periodo di prorogatio successivo alla scadenza naturale.

  • art. 170 l.r. 16/1963

    Richiamato tra le disposizioni applicabili alla durata e alla prorogatio degli organi elettivi, senza una specifica interpretazione autonoma nella decisione.

  • art. 15, comma 9-bis, Statuto comunale

    Richiamato quale parametro statutario della disciplina della mozione di sfiducia.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 26/2020

    Richiamato nell’esame della giurisprudenza contabile sulla prorogatio eccezionale degli organi elettivi in caso di elezioni successive alla scadenza naturale.

  • art. 4, comma 2, d.lgs. 149/2011

    Richiamato per evidenziare la diversa disciplina della relazione di fine mandato e il relativo calcolo dei termini.

Massime di principio

  • Quando una norma vieta la proposizione di una mozione di sfiducia negli ultimi 180 giorni del mandato di un organo elettivo la cui durata legale è quinquennale, il termine deve essere calcolato a ritroso dalla scadenza naturale del mandato, non dalla data delle successive elezioni né dalla cessazione del periodo di prorogatio.
  • La prorogatio degli organi elettivi non incide sulla durata del mandato elettivo e non ne costituisce una prosecuzione; essa riguarda esclusivamente l’esercizio dei poteri nell’intervallo tra la scadenza del mandato e l’insediamento dei nuovi organi, in funzione di continuità amministrativa.
  • La violazione del limite temporale previsto per l’esercizio del potere di approvare una mozione di sfiducia integra annullabilità per violazione di legge quando l’organo disponga comunque, in astratto, del potere di approvare la mozione; non ricorre nullità per difetto assoluto di attribuzione.
  • Il Consiglio comunale, in quanto organo dell’ente locale, è normalmente privo di autonoma legittimazione passiva nel giudizio amministrativo, che deve essere instaurato nei confronti del Comune; il conflitto interorganico non è configurabile quando il Sindaco agisce a tutela della propria carica direttamente lesa dalla mozione di sfiducia.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiRegioni e rapporti tra livelli di governoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiNullità del provvedimentoRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimento

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