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Sentenza

Sentenza n. 771/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 506/2024, del 24 novembre 2024, pubblicato il giorno successivo, emesso dal Tribunale di Marsala;

Giustizia amministrativa202501595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 506/2024 del Tribunale di Marsala, relativo al pagamento di euro 49.592,40 oltre accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Marsala, con il quale il Comune era stato ingiunto di pagare euro 49.592,40 oltre accessori. Ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione e chiesto, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il decreto ingiuntivo era stato dichiarato definitivamente esecutivo il 12 febbraio 2025, era stato notificato al Comune il 25 novembre 2024 e il ricorso in ottemperanza era stato notificato il 5 settembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’avvio delle azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, ravvisando tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. Ha ordinato al Comune di conformarsi al decreto ingiuntivo e di pagare alla società ricorrente le somme dovute, comprese le spese di registrazione del titolo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, per l’eventuale inutile decorso del termine, l’intervento sostitutivo mediante nomina del Segretario generale del Comune di Trapani quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza della parte interessata entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato provvedimento. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, a favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e dei provvedimenti equiparati, imponendo all’amministrazione l’adempimento dell’obbligo risultante dal titolo e consentendo, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per porre le spese processuali a carico del Comune soccombente.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il termine di decadenza relativo alla presentazione della parcella del commissario ad acta, decorrente dal compimento dell’ultimo atto esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l’ente non abbia adempiuto spontaneamente all’obbligo di pagamento.
  • Prima di proporre azioni esecutive o il ricorso in ottemperanza contro una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996; il ricorso proposto dopo tale termine è procedibile sotto questo profilo.
  • Accertati l’esecutività del titolo, la sua notificazione all’amministrazione e l’inadempimento dell’ente, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di conformarsi al titolo entro un termine assegnato.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e all’istanza della parte interessata.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’amministrazione inadempiente e possono essere liquidate, per le fasi processuali considerate, facendo riferimento analogico ai minimi tariffari applicabili alle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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