Cassazione Penale, Sentenza n. 16637/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorrente censura la possibilità che il giudice dell'esecuzione revoci la sanzione sostitutiva sulla base della sola notizia di reato e del riscontro della presenza sul territorio nazionale, senza che vi sia un accertamento penale definitivo del delitto di illecito reingresso. Si deduce che ciò comporterebbe un duplicarsi di accertamenti sullo stesso fatto in due distinti procedimenti (esecuzione e cognizione) e violerebbe garanzie costituzionali (presunzione di non colpevolezza, diritto di difesa, dovere di un giudizio di cognizione per l'accertamento di reati).
La decisione
il Collegio ha ritenuto che, per ragioni di ragionevolezza costituzionale e per tutela delle garanzie del processo penale, l'istanza di revoca della sanzione sostitutiva potrà essere accolta dal giudice dell'esecuzione soltanto se vi sia l'accertamento definitivo, da parte del giudice di cognizione competente, del delitto di illecito reingresso. Il giudice dell'esecuzione non è idoneo ad effettuare un accertamento penale definitivo né ad operare un accertamento incidentale che superi la presunzione di non colpevolezza; pertanto la revoca fondata sulla mera notizia di reato o sul riscontro di presenza è inidonea senza sentenza di condanna passata in giudicato.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
invocato il principio di ragionevolezza per escludere l'illogicità di duplicare accertamenti sullo stesso fatto in due procedimenti distinti
art. 111 Cost.
richiamata la differenza tra giudizio di cognizione (che garantisce tutte le garanzie processuali) e giudizio di esecuzione, per affermare che l'accertamento di un fatto costitutivo di reato spetta al giudice di cognizione
art. 24 Cost.
art. 24, secondo comma, Cost.
richiamato il pieno dispiegarsi del diritto di difesa dell'imputato come presupposto necessario per un accertamento penale valido
art. 27 Cost.
art. 27, secondo comma, Cost.
richiamata la presunzione di non colpevolezza per escludere che una mera notizia di reato possa determinare la revoca senza un giudizio penalmente rigoroso
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione non può compiere accertamenti definitivi su fatti costitutivi di reato: tali accertamenti spettano al giudice di cognizione e richiedono le garanzie processuali previste dalla Costituzione.
- La revoca di una sanzione sostitutiva fondata su un presunto reato (es. illecito reingresso dello straniero) deve essere subordinata all'accertamento definitivo del reato da parte del giudice penale competente (sentenza passata in giudicato).
- Non è sufficiente, per revocare benefici o adottare provvedimenti esecutivi sfavorevoli, la sola notizia di reato o il riscontro amministrativo della presenza: occorre il rispetto della presunzione di non colpevolezza e del diritto di difesa.
- Per evitare duplicazioni e possibili esiti contrapposti tra procedimenti, l'autorità che intende ottenere la revoca o conseguenze esecutive dovrebbe attendere l'esito definitivo del procedimento penale o promuovere tempestivamente il giudizio di cognizione.
- In sede di ricorso il difensore deve allegare e precisare le deduzioni fattuali e probatorie rilevanti (per es. le ragioni del rientro) in modo che il giudice possa valutare la questione; la carenza di allegazione può comportare il rigetto per difetto di specificità.
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