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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31291/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia non riguarda il merito dell'imposizione, ma un procedimento di correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Nell'ordinanza originaria il dispositivo indicava, per errore, il Comune di Pozzuoli quale destinatario della liquidazione delle spese di lite, mentre la motivazione e l'esito della decisione evidenziavano che le spese dovevano essere poste a carico dell'Agenzia in favore degli eredi del contribuente. L'Agenzia ha quindi chiesto la correzione del dispositivo; anche gli eredi hanno presentato istanza con analogo fine, chiedendo che fossero correttamente individuati i destinatari della liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la discrasia tra motivazione e dispositivo circa il soggetto destinatario della condanna alle spese integrasse un mero errore materiale, non incidente sulla portata sostanziale della decisione, e quindi correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c. Ha pertanto accolto l'istanza di correzione e ha disposto che nel dispositivo dell'ordinanza precedente, al posto di "in favore del Comune di Pozzuoli", si legga "in favore degli eredi di Vincenzo De Giorgi". Ha inoltre stabilito che la correzione fosse annotata sull'originale dell'ordinanza. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    consente la correzione degli errori materiali e di calcolo contenuti nei provvedimenti giudiziari quando vi sia difformità meramente materiale tra volontà della decisione e sua esteriorizzazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    estende alla Cassazione il rimedio della correzione degli errori materiali nei provvedimenti della Corte.

Massime di principio

  • La difformità tra motivazione e dispositivo sulla mera individuazione del soggetto beneficiario della condanna alle spese, quando la decisione complessivamente renda comunque riconoscibile il contenuto della statuizione, integra errore materiale e non vizio decisorio.
  • L'errore materiale è correggibile quando consiste in un difetto di corrispondenza tra quanto effettivamente deciso e quanto trascritto nel dispositivo, senza incidere sulla portata concettuale e sostanziale della pronuncia.
  • Nel procedimento di correzione di errore materiale, se l'intervento si limita ad adeguare il dispositivo alla decisione già assunta, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del procedimento stesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàGiudicato

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