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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 1262 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Raddoppio dei termini per reato tributario - Onere del Giudice di verificare il presupposto - Mancata presentazione della denuncia - Irrilevanza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il raddoppio dei termini può operare anche se la denuncia non è stata effettivamente presentata e indipendentemente dall'eventuale successiva sentenza penale di condanna o assoluzione. È sufficiente che, in base agli elementi disponibili, sussistesse l'obbligo di denuncia per un reato tributario; tale presupposto deve essere accertato autonomamente dal giudice tributario.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione del raddoppio dei termini di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento quando i fatti contestati possono integrare un reato tributario. Il principio affermato è che il giudice tributario deve verificare autonomamente se sussistesse l'obbligo di denuncia previsto dall'articolo 331 c.p.p., senza attribuire rilievo decisivo alla concreta presentazione della denuncia al Pubblico Ministero o all'esito del procedimento penale.

Norme richiamate

  • Articolo 331 del codice di procedura penale

    La norma è richiamata per individuare l'obbligo di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio. Ai fini del raddoppio dei termini, il giudice tributario deve verificare l'esistenza di tale obbligo, non la concreta presentazione della denuncia.

Massime di principio

  • Per applicare il raddoppio dei termini non è necessario dimostrare che la denuncia penale sia stata effettivamente presentata: occorre accertare se, sulla base dei fatti contestati, vi fosse un obbligo giuridico di denunciarli.
  • Il giudizio tributario è autonomo rispetto a quello penale: né una condanna né un'assoluzione penale costituiscono, da sole, il presupposto necessario o sufficiente per stabilire l'applicabilità del raddoppio.
  • Il giudice tributario deve svolgere una verifica concreta e motivata sulla possibile configurabilità del reato tributario, evitando di fondare la decisione esclusivamente sull'esistenza o sull'esito del procedimento penale.
  • In una situazione analoga, il contribuente può contestare il raddoppio non soltanto sostenendo che la denuncia non è stata presentata, ma dimostrando che i fatti non integravano, neppure astrattamente e sulla base degli elementi disponibili, un reato tale da imporre la denuncia.

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