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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30941/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a IRPEF per le annualità 2005 e 2006, emessa dopo che due avvisi di accertamento erano divenuti definitivi. In primo grado la commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto la riforma della decisione. In cassazione il contribuente deduceva, con un primo motivo, la nullità della sentenza d'appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, che aveva partecipato al giudizio di primo grado ma non era stato evocato in appello, sostenendo che si trattasse di litisconsorzio necessario processuale. Con un secondo motivo contestava la ritenuta sufficienza, ai fini del perfezionamento della notificazione in caso di temporanea assenza del destinatario, dell'immissione dell'avviso nella cassetta postale, invocando la disciplina della L. n. 890/1982 e, in subordine, dell'art. 1335 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, già parte del giudizio di primo grado. Ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, quando la controversia investe insieme la pretesa fiscale e vizi propri della cartella, l'appello deve svolgersi nei confronti di tutte le parti del primo grado se la causa è inscindibile o dipendente; la mancata evocazione di una delle parti determina la nullità del giudizio di appello, rilevabile d'ufficio anche in cassazione. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    Nel giudizio di impugnazione, se la controversia è inscindibile o dipendente, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa; la sua omissione comporta nullità del procedimento di appello e della sentenza.

  • art. 332 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 331 c.p.c. come regola applicabile anche al processo tributario per distinguere tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'obbligo di proporre l'appello nei confronti di tutte le parti del primo grado non elimina la distinzione tra cause scindibili, dipendenti e inscindibili; si applicano comunque gli artt. 331 e 332 c.p.c.

  • art. 54, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La disciplina dell'appello incidentale nel processo tributario vale per i processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non per le cause scindibili.

  • art. 343, primo comma, c.p.c.

    Richiamato in comparazione con l'art. 54, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 quanto alla proposizione dell'appello incidentale nel giudizio ordinario.

  • art. 23 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Per le cause scindibili, l'appellato che voglia impugnare anche nei confronti di una parte del primo grado non evocata dall'appellante principale deve proporre appello mediante notificazione nel termine previsto da tale norma.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per la nullità della sentenza impugnata dovuta all'omessa integrazione del contraddittorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per la censura sulla disciplina del perfezionamento della notifica della cartella in caso di temporanea assenza del destinatario.

  • art. 8, comma 2, L. 20 novembre 1982, n. 890

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che, in caso di temporanea assenza del destinatario, non basti l'immissione dell'avviso nella cassetta postale e sia necessaria la raccomandata con avviso di ricevimento.

  • art. 1335 c.c.

    Richiamato in via subordinata dal ricorrente sulla conoscenza degli atti recettizi, ma il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la sola previsione dell'art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non abolisce la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili: ai fini dell'impugnazione restano applicabili gli artt. 331 e 332 c.p.c.
  • Quando in primo grado siano stati evocati sia l'ente impositore sia il concessionario della riscossione, il giudizio di appello deve essere instaurato nei confronti di tutti solo se la controversia è inscindibile o dipendente, in particolare se vengono dedotti anche vizi propri della cartella oltre al merito della pretesa tributaria.
  • L'omessa integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello in presenza di litisconsorzio processuale determina la nullità dell'intero secondo grado e della sentenza conclusiva, ed è rilevabile d'ufficio anche in cassazione.
  • Nei giudizi tributari relativi a cause scindibili, l'appello nei confronti della parte del primo grado non evocata dal gravame principale va proposto con autonoma notificazione nei termini di legge, non essendo sufficiente il meccanismo dell'appello incidentale contenuto nella comparsa di costituzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioNullità

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