Ordinanza n. 155/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 728/2026, resa tra le parti, pubblicata il 19.3.2026 e notificata il 9.4.2026, con la quale il TAR Sicilia – Palermo (Sez. II) ha respinto i ricorsi riunti nn. 2145/2025 R.G. e 746/2025 R.G., proposti dagli odierni appellanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, n. 728/2026, che aveva respinto i ricorsi riuniti contro provvedimenti comunali ritenuti elusivi di precedenti sentenze e contro il diniego di un permesso di costruire in deroga
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto i ricorsi riuniti di primo grado e hanno chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia. Le censure riguardano provvedimenti adottati dal Comune di Favara, asseritamente in elusione delle sentenze del TAR Sicilia n. 660/2025 e n. 1531/2025, nonché il provvedimento finale di diniego dell'istanza di permesso di costruire in deroga relativa alla pratica edilizia n. 15/2024. Il testo non specifica ulteriori motivi di illegittimità articolati nell'appello.
La decisione
In sede cautelare, il CGARS ha ritenuto, con valutazione sommaria e in considerazione delle esigenze di celerità proprie della fase, che le questioni relative alla dedotta elusione delle precedenti sentenze e al diniego del permesso di costruire in deroga necessitassero di un adeguato approfondimento nella fase di merito. Tali questioni, perciò, non sono state considerate ragionevolmente superate in sede cautelare. L'istanza di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare incidentale sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della fase cautelare in appello; l'istanza di sospensione della sentenza è stata esaminata e respinta.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, quando le questioni relative alla dedotta elusione di precedenti pronunce e alla legittimità di un diniego amministrativo richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, la domanda di sospensione può essere respinta senza anticipare la decisione di merito.
- La necessità di un approfondimento nella fase di merito impedisce, di per sé, di ritenere superate in sede cautelare le questioni dedotte, ma non comporta l'accoglimento della misura cautelare richiesta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 303/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 25 mag 2026Ordinanza n. 18/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →