Cassazione Penale, Sentenza n. 8109/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza di condanna per tentata truffa, deducendo che aveva conferito al difensore una procura speciale (per la richiesta di riti alternativi e per impugnare) con elezione di domicilio: a suo avviso, ai sensi dell'art. 420, comma 2-ter c.p.p., il difensore avrebbe dovuto essere considerato procuratore speciale e l'imputato presente ex lege, con conseguente non applicabilità dell'obbligo previsto dall'art. 581, comma 1-quater c.p.p. (deposito del mandato specifico e della dichiarazione/elezione di domicilio dopo la sentenza).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che nel processo di primo grado, celebrato con rito ordinario, l'imputato fosse da considerarsi assente poiché la procura speciale per richiedere un rito alternativo non era stata effettivamente esercitata. Pertanto si applicava l'art. 581, comma 1-quater c.p.p.: l'atto d'impugnazione non conteneva il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza né un richiamo espresso a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio con indicazione della sua collocazione nel fascicolo; ne conseguiva l'inammissibilità dell'appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.
Condizione di ammissibilità dell'impugnazione dell'imputato assente: l'atto di impugnazione deve allegare il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, ovvero contenere un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo, in modo da individuare immediatamente il luogo per la notificazione
art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Prevede che la richiesta del giudizio abbreviato mediante procuratore speciale costituisce presenza ex lege dell'imputato; tuttavia tale efficacia opera solo se il potere conferito al procuratore speciale è effettivamente esercitato nel processo
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso per cassazione
Legge 9 agosto 2024, n. 114 (riferimento alla novella)
Ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p.; la Corte osserva che tale modifica non si applica alle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore della novella (regime transitorio)
Decisione delle Sezioni Unite (informazione provvisoria) del 24 ottobre 2024
Ha chiarito che la disciplina ante novella si applica alle impugnazioni presentate sino al 24 agosto 2024 e che, ai fini di ammissibilità, è necessario che l'atto di impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico alla dichiarazione/elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Riferita in tema di applicazione dell'ammenda e valutazione dell'assenza di colpa grave nella determinazione della sanzione pecuniaria equitativa
Massime di principio
- Se l'imputato è effettivamente assente nel processo, per rendere ammissibile l'appello è necessario allegare all'atto di impugnazione il mandato specifico rilasciato dopo la sentenza contenente la dichiarazione o elezione di domicilio, oppure inserire nell'impugnazione un richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio indicando dove essa si trova nel fascicolo
- La procura speciale per richiedere un rito alternativo vale come causa di "presenza ex lege" solo se il potere è effettivamente esercitato nel procedimento (ossia se viene richiesta la procedura speciale dal procuratore speciale); una procura non utilizzata non fa venire meno lo status di assente
- Le modifiche normative successive alla proposizione dell'impugnazione non si applicano se l'impugnazione è stata proposta prima dell'entrata in vigore della novella: si applica il regime normativo vigente al momento della presentazione dell'atto
- La carenza dei requisiti formali richiesti per l'impugnazione dell'imputato assente può determinare l'inammissibilità del ricorso e l'obbligo di rifondere le spese processuali oltre a possibili ammende; pertanto è essenziale verificare e documentare la tempestiva e corretta elezione di domicilio e il mandato specifico
- In caso di dubbio circa lo status di "procuratore speciale" del difensore, è utile acquisire e depositare espressa dichiarazione del giudice o atto processuale che attesti l'esercizio del potere speciale, per evitare che la procura rimanga inefficace ai fini della presenza ex lege
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