Ordinanza n. 10824/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'accertamento, del diritto del minore -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in via diretta o indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo di terapia cognitivo comportamentale secondo metodo ABA nella misura di 40 ore mensili, da erogarsi nei principali contesti di vita e di relazione, comprensive di almeno 3 ore al mese di supervisione da parte dell’Analista del Comportamento e di interventi di parent training e teacher training quindicinali, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con decorrenza dalla data di cessazione dell’efficacia dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 15.07.2020, rg. -OMISSIS-, ovvero da febbraio 2025; e per l’accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva tenuta dall'amministrazione sanitaria e la conseguente violazione dell'obbligo da parte della stessa di provvedere all'erogazione della terapia cognitivo comportamentale a seguito dell'istanza inviata dai ricorrenti in data 15.01.2025; e per la condanna della A.S.L. Roma 2 ad erogare l’intervento cognitivo comportamentale con metodo A.B.A. al minore -OMISSIS-, nella misura di 40 ore mensili, da svolgersi nei principali contesti di vita e di relazione, comprensive di almeno 3 ore al mese di supervisione da parte dell’Analista del Comportamento e di interventi di parent training e teacher training quindicinali, in via diretta o indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data di cessazione dell’efficacia dell’ordinanza del Tribunale di Roma del 15.07.2020, ovvero da febbraio 2025; e per l’annullamento della valutazione della Asl Roma 2 del 16.05.25 recante la proposta di piano terapeutico per il minore -OMISSIS- e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Valutazione dell'ASL Roma 2 del 16 maggio 2025 recante la proposta di nuovo progetto terapeutico per il minore
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del minore a ricevere, direttamente o indirettamente, un trattamento riabilitativo di terapia cognitivo-comportamentale secondo il metodo ABA, nella misura indicata di 40 ore mensili, nonché l'accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva dell'ASL e la condanna dell'amministrazione all'erogazione della terapia. È stato inoltre impugnato il nuovo progetto terapeutico predisposto dall'ASL, che prevedeva interventi domiciliari logopedici e di terapia occupazionale, parent training e teacher training, senza includere la terapia ABA precedentemente seguita dal minore. Secondo i ricorrenti, la proposta era illegittima perché priva della terapia cognitivo-comportamentale ABA e fondata sull'erroneo presupposto che mancasse la documentazione relativa al monitoraggio del trattamento svolto negli anni, nonostante la famiglia avesse prodotto la documentazione richiesta. L'ASL aveva invece evidenziato l'insufficienza delle informazioni disponibili sul precedente percorso terapeutico, l'assenza di dati dettagliati sugli obiettivi personalizzati e sulle modalità dell'intervento ABA, nonché l'incongruità della sua programmazione per un periodo pluriennale non accompagnato da adeguato monitoraggio e rimodulazione. Il Collegio ha rilevato che il minore, dodicenne e in età preadolescenziale, necessita di una valutazione specifica e che la soluzione della controversia richiede conoscenze medico-specialistiche.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio, da svolgersi in contraddittorio, per verificare l'attendibilità e la correttezza delle valutazioni tecniche dell'ASL contenute nel progetto impugnato, con particolare riguardo alla tipologia delle prestazioni, alle modalità di erogazione e al numero di ore più adatti al minore. È stata nominata una CTU specialista in neuropsichiatria infantile, incaricata di accertare se il progetto terapeutico dell'ASL costituisca la terapia più appropriata e, in caso contrario, di individuare la terapia più idonea, le relative modalità di svolgimento e il numero di ore necessario. Il Collegio ha disciplinato la nomina dei consulenti tecnici di parte, il preavviso minimo per le convocazioni, il contraddittorio sulla bozza di relazione e i termini per il deposito della relazione finale. L'ulteriore trattazione del merito è stata fissata all'udienza pubblica del 1 dicembre 2026. Le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere oscurati in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali rilevanti per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice.
art. 66 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali rilevanti per l'esercizio dei poteri istruttori del giudice.
art. 67 c.p.a.
Fondamento della consulenza tecnica d'ufficio e della disciplina del contraddittorio, della nomina dei consulenti tecnici di parte e dei termini per la relazione.
art. 67, comma 3, c.p.a.
Utilizzato per fissare i termini relativi alle operazioni peritali, alle osservazioni dei consulenti di parte e al deposito della relazione finale.
Linee Guida ISS
Richiamate nella valutazione amministrativa come indicazione della necessità di predisporre progetti terapeutici personalizzati, calibrati sull'età, sul profilo di funzionamento e sul contesto del minore, soggetti a monitoraggio e rimodulazione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, insieme alle ulteriori norme sulla protezione dei dati sanitari, per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione al trattamento e alla protezione delle categorie particolari di dati, inclusi quelli relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione della decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l'oscuramento delle informazioni sanitarie.
Massime di principio
- Quando la decisione su una controversia relativa all'erogazione di prestazioni sanitarie riabilitative dipende da valutazioni medico-specialistiche controverse, il giudice amministrativo può disporre una consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'attendibilità e la correttezza delle valutazioni dell'amministrazione e individuare, ove necessario, la prestazione più idonea, le modalità di erogazione e la relativa intensità.
- Nella valutazione dell'adeguatezza di un progetto terapeutico riabilitativo per un minore, assumono rilievo l'età, la fase evolutiva, il profilo individuale di funzionamento e il contesto di vita e relazione; il progetto deve essere suscettibile di monitoraggio e rimodulazione in relazione ai progressi e alle modificazioni del beneficiario.
- La consulenza tecnica d'ufficio nel processo amministrativo deve svolgersi nel contraddittorio con le parti, alle quali deve essere consentita la nomina di consulenti tecnici di parte, la partecipazione alle operazioni peritali e la formulazione di osservazioni sulla bozza di relazione prima del deposito dell'elaborato finale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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