Cassazione Penale, Sentenza n. 46688/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero e ritenuto sussistenti i "gravi indizi di colpevolezza" a carico del Milone per il concorso nel porto di arma comune da sparo, aggravato dal metodo mafioso. Il ricorrente deduceva: 1) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ricorrenza della gravità indiziaria; 2) vizio di motivazione circa le esigenze cautelari; 3) vizio relativo al rigetto della questione di utilizzabilità di intercettazioni effettuate in altro procedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (vizi di motivazione sulla gravità indiziaria) e ha assorbito le restanti censure. Ha spiegato che il giudice cautelare deve dare una motivazione specifica, logica e completa sul valore incriminante degli elementi acquisiti, proiettandoli in chiave prognostica rispetto al probabile esito del giudizio. Ha richiamato le due ipotesi giurisprudenziali di concorso nel porto d'arma (compossesso e comune progettazione/istigazione) e ha ritenuto che nel caso concreto mancassero elementi sufficienti per affermare l'una o l'altra: i filmati provano che l'arma non era presente nella prima fase della lite, fu estratta solo in un secondo momento, e in momenti chiave il Milone sembra intervenire per impedire l'uso dell'arma; la testimonianza del Romano non fornisce certezza sulla presunta incitazione "spara, spara". Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, Sezione per il Riesame.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Definisce la necessita' dei "gravi indizi di colpevolezza" per l'applicazione di misure cautelari: tali indizi devono essere valutati come contenuti della prognosi e corrispondere a una qualificata probabilita' di condanna, tenendo conto della natura degli elementi di prova e delle regole di giudizio del processo finale.
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la costituzione del Tribunale chiamato a decidere in sede di riesame cautelare.
art. 292 comma 2 lett. c cod. proc. pen.
Riferimento alla modalita' di valutazione degli elementi probatori nell'ambito del procedimento cautelare, richiamato nel contesto dell'obbligo del giudice di confrontarsi con i singoli elementi sottoposti a valutazione.
art. 533 comma 1 cod. proc. pen.
Norma sul criterio di condanna nel processo penale (oltre ogni ragionevole dubbio) che deve essere tenuta in considerazione 'in via mediata' dal giudice cautelare quando proietta il valore degli elementi acquisiti sul futuro giudizio di merito.
art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata quale regola di giudizio connessa alle ipotesi di incertezza e contraddittorieta' del materiale probatorio, da considerare nella valutazione prognostica del giudice cautelare.
Massime di principio
- La gravità indiziaria ai fini cautelari non può fondarsi su mere congetture: il giudice deve motivare in modo specifico e razionale il valore incriminante di ciascun elemento probatorio.
- Nelle ipotesi di concorso nel porto d'arma occorre distinguere tra compossesso (disponibilità materiale contemporanea dell'arma) e progettazione comune/istigazione (condivisione del piano criminoso); per ciascuna ipotesi servono elementi probatori adeguati e distinti.
- Elementi video e dichiarazioni contraddittorie o di scarsa certezza (es. imputazioni non chiaramente captate dalla persona offesa) attenuano la portata della gravità indiziaria e devono essere valutati criticamente dal giudice cautelare.
- Se l'impostazione accusatoria principale addebita l'uso dell'arma a un solo soggetto, ciò può indebolire la tesi del concorso a carico di un altro se mancano prove di pianificazione comune o di materiale disponibilità dell'arma.
- Il giudice cautelare, pur non applicando integralmente le regole del giudizio di merito, deve comunque proiettare il valore degli elementi raccolti alla luce delle regole decisive del processo (es. oltre ogni ragionevole dubbio), per formulare una prognosi credibile di condanna.
- Una motivazione apparente o che non affronti compiutamente le obiezioni del giudice di primo grado espone il provvedimento cautelare ad annullamento e a rinvio per nuovo esame.
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