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Ordinanza

Ordinanza n. 9639/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, prot. n. m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000027.16-02-2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ivi incluse le tabelle di valutazione titoli allegate, in ogni parte contrastante con il diritto e l’interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui all’art. 16, comma 6 prescrive che “Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina” così determinando l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione del titolo suindicato soltanto a chi ha svolto il servizio miliare/civile in costanza di nomina;

Giustizia amministrativa202604859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza ministeriale del 16 febbraio 2026 sulle procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze, limitatamente alla previsione che rende valutabili il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato soltanto se prestati in costanza di nomina

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza ministeriale e le relative tabelle di valutazione dei titoli, contestando in particolare l'art. 16, comma 6, nella parte in cui subordina l'attribuzione del punteggio per il servizio militare di leva o per il servizio sostitutivo assimilato alla circostanza che il servizio sia stato prestato in costanza di nomina. Dal testo dell'ordinanza non risultano ancora esaminati nel merito i motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti partecipanti alle procedure di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze di interesse dei ricorrenti, richiamando un precedente del Consiglio di Stato. Ha autorizzato la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, da effettuarsi mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione secondo le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019. La notificazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata nei successivi cinque giorni. Il Collegio ha precisato che entrambi i termini sono perentori e che il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso. La prosecuzione dell'esame è stata fissata alla camera di consiglio dell'8 luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 6, dell'ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026

    Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    La disposizione ministeriale è l'oggetto della contestazione, ma la sua legittimità non è stata ancora valutata nel merito.

  • art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124

    È indicato come base normativa delle graduatorie provinciali e di istituto per il conferimento delle supplenze; il testo non espone ulteriori profili interpretativi.

  • art. 49 c.p.a.

    È richiamato implicitamente quale disciplina degli incombenti di integrazione del contraddittorio e della notificazione per pubblici proclami; il testo non indica espressamente il numero dell'articolo.

Massime di principio

  • Quando il ricorso contro una procedura di formazione di graduatorie può incidere sulla posizione di tutti i partecipanti interessati, il giudice può disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti.
  • La notificazione del ricorso mediante pubblici proclami può essere autorizzata quando ricorrono i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo e dalla giurisprudenza applicabile, con pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione secondo le modalità stabilite dal giudice.
  • Se il giudice stabilisce un termine perentorio per la notificazione mediante pubblici proclami e un distinto termine per il deposito della prova dell'avvenuta notificazione, il mancato rispetto di ciascuno dei due termini comporta l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoTermini del procedimento

Testo integrale

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