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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03989/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il procedimento origina da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un soggetto che aveva prestato fideiussione a garanzia di un mutuo chirografario concesso a una società debitrice principale. L'opponente ha chiesto la revoca del decreto deducendo, tra l'altro, la nullità della notifica del decreto, vizi dell'estratto conto ex art. 50 TUB posto a base dell'ingiunzione, nullità o invalidità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c., liberazione del fideiussore per violazione dell'art. 1956 c.c. in ragione della conoscenza da parte della banca delle difficoltà economiche della debitrice, vessatorietà e nullità di alcune clausole fideiussorie, inclusa la deroga all'art. 1957 c.c., e nullità del mutuo per collegamento con una precedente esposizione in conto corrente, oltre a contestazioni su interessi, capitalizzazione e usura. Il Tribunale ha revocato il decreto ma ha comunque condannato l'opponente al pagamento di una somma inferiore; la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione. In Cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1956 c.c., sostenendo che il consenso del garante all'estensione del credito non poteva desumersi dalla sua qualità di socio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 1341, 1421 e 1957 c.c. e dei principi concorrenziali, insistendo sulla mancata specifica approvazione della clausola di rinuncia alla decadenza e sulla nullità della fideiussione in quanto riproduttiva di clausole ABI censurate dalla Banca d'Italia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la decisione impugnata, che aveva valorizzato non la sola qualità di socio, ma la qualità di amministratore della società garantita; la Corte ha ribadito che la mancata autorizzazione ex art. 1956 c.c. non comporta liberazione del fideiussore quando la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore principale sia comune o presumibile, come nel caso dell'amministratore della società debitrice. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non è vessatoria; il richiamo numerico a clausole nelle condizioni generali può soddisfare l'art. 1341 c.c. alle condizioni indicate dalla giurisprudenza; quanto alla nullità da intesa anticoncorrenziale, la Corte ha rilevato che il provvedimento della Banca d'Italia non era stato prodotto, che esso ha natura di provvedimento amministrativo e non di norma, ed è comunque un elemento di fatto soggetto a prova nel giudizio di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 50 TUB

    Richiamato solo come base dell'estratto conto certificato posto a fondamento del decreto ingiuntivo; la censura sul difetto di sottoscrizione e di data certa non è stata accolta nel merito di legittimità perché non oggetto di specifica decisione favorevole al ricorrente.

  • art. 1938 c.c.

    Invocato per dedurre la nullità della fideiussione per sproporzione tra importo garantito e credito concesso; la doglianza non risulta accolta, e la Corte d'appello ha ritenuto la proporzionalità da valutarsi considerando capitale, interessi, spese e complessivo rapporto tra le parti.

  • art. 1956 c.c.

    La liberazione del fideiussore per concessione di nuovo credito al debitore senza autorizzazione non opera quando la conoscenza delle difficoltà economiche del debitore sia comune o presumibile, in particolare se il fideiussore ha rivestito la qualità di amministratore della società debitrice.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola di deroga alla decadenza del creditore non è considerata vessatoria di per sé ed è derogabile dalle parti.

  • art. 1341 c.c.

    La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie può risultare anche da richiamo numerico, purché non cumulativo e secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza; la conformazione concreta del contratto non è stata però accertabile in cassazione.

  • art. 1421 c.c.

    La nullità può essere rilevata d'ufficio solo se i relativi fatti sono già acquisiti nel giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni; non può invece fondarsi su nuove prove in cassazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata quale norma che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

  • provvedimento Banca d’Italia 2 maggio 2005

    Non è norma, ma provvedimento amministrativo accertativo di un'intesa anticoncorrenziale; può avere elevata attitudine probatoria ma non è vincolante per il giudice e appartiene al piano del fatto, non del diritto.

Massime di principio

  • Nella fideiussione, la liberazione del garante per violazione dell'art. 1956 c.c. non può essere invocata quando il fideiussore abbia una posizione interna alla società debitrice che renda presumibile la sua conoscenza delle condizioni economiche della stessa, come nel caso in cui abbia rivestito la carica di amministratore.
  • La clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non è vessatoria di per sé; per contestarne la validità occorre una verifica puntuale della struttura contrattuale e delle modalità di approvazione specifica, secondo i criteri dell'art. 1341 c.c.
  • La specifica approvazione delle clausole onerose nelle condizioni generali può essere validamente resa anche mediante richiamo numerico, purché non meramente cumulativo e, se del caso, accompagnato da un'indicazione almeno sommaria del contenuto.
  • La nullità della fideiussione per riproduzione di clausole ABI o per intesa anticoncorrenziale richiede che i presupposti fattuali risultino acquisiti nel giudizio di merito; in cassazione non possono essere introdotte nuove prove per dimostrarli.
  • I provvedimenti amministrativi dell'autorità di vigilanza in materia concorrenziale hanno valore probatorio, ma non efficacia normativa vincolante: il giudice può discostarsene sulla base della prova contraria e della complessiva istruttoria di causa.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneMutuoImpugnazioniNullità
RamiObbligazioniContrattiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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