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Sentenza

Sentenza n. 399/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento degli atti di accertamento di inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione ex art. 4 ter D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dal D.L. 172/2021, con i quali è stata disposta la sospensione con effetto immediato dei ricorrenti “dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenza disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”, con privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, sino al completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021; dell'invito di cui all'art. 4-ter, comma 3, D.L. 44/2021; del conferimento di delega e autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della verifica dell'obbligo vaccinale Covid-19; della Circolare Ministero dell'Interno, P.S., prot. 6142 del 10 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi; della Circolare Ministero dell'Interno, Dip. Dei Vigili del Fuoco, prot. 24757 del 11 dicembre 2021 e successive modifiche e circolari/atti ad esso correlati e/o derogativi; del Decreto Legge n. 172 del 26 novembre 2021, art. 2, introduttivo dell'art. 4-ter del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021; del Decreto Legge n.44 del 1 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28 maggio 2021; del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito con modificazioni dalla Legge 165 del 19 novembre 2021; del Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221; del Decreto Legge 7 giugno 2022, n.1; nonché ogni altro atto normativo e/o amministrativo presupposto, connesso e conseguente;

Giustizia amministrativa202200158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale e contestuale sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, con privazione della retribuzione, nonché circolari applicative e normativa presupposta

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato gli atti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 4-ter del d.l. 44/2021, oltre alle circolari applicative e alle disposizioni normative presupposte. Hanno dedotto, in sintesi, l'illegittimità costituzionale della disciplina per violazione degli artt. 2, 3, 4, 13, 32, 35, 36, 52 e 77 Cost., nonché il contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la CEDU e il diritto dell'Unione; la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, non discriminazione, precauzione e autodeterminazione; l'inidoneità dell'obbligo vaccinale a contenere i contagi; la violazione delle norme sul rapporto di pubblico impiego e delle disposizioni relative alle sospensioni disciplinari e precauzionali, con conseguente richiesta di retribuzione, assegno alimentare e contribuzione previdenziale; la mancata adibizione ad altre mansioni o al lavoro agile; l'irrilevanza della certificazione verde ottenuta mediante tampone; la violazione della disciplina dello stato di emergenza; l'irragionevolezza del diverso trattamento rispetto ai soggetti provenienti dall'estero sottoposti a tampone. I ricorrenti hanno inoltre chiesto il risarcimento dei danni e, con memoria successiva, la reintegrazione dell'anzianità di servizio maturata durante la sospensione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento degli atti di sospensione, poiché la disciplina è stata modificata dal d.l. 24/2022 e i ricorrenti sono stati reintegrati in servizio dal 25 marzo 2022. Ha tuttavia esaminato le questioni rilevanti ai fini delle pretese economiche e risarcitorie. Le istanze istruttorie sono state respinte perché non necessarie ai fini della decisione. I primi quattro motivi sono stati ritenuti infondati: la disciplina dell'obbligo vaccinale è stata ritenuta conforme ai parametri costituzionali ed eurounitari, anche alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 14 e 15 del 2023. Il giudice ha qualificato la sospensione come conseguenza non disciplinare, temporanea e funzionale alla tutela della salute collettiva, nonché come effetto della sopravvenuta impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa; pertanto, in applicazione del principio di corrispettività, non spettano retribuzione, compensi, contribuzione previdenziale o assegno alimentare. Il quinto motivo è stato respinto perché la disciplina speciale di fonte primaria può derogare alle regole generali sulle sospensioni del pubblico impiego e non è analogicamente estensibile la disciplina prevista per sospensioni disciplinari o penali. Il sesto motivo è stato respinto: il ricollocamento o il repechage è previsto solo per chi sia esonerato o differito dalla vaccinazione per accertati motivi di salute, mentre non sussiste un obbligo di assegnare ad altre mansioni o al lavoro agile chi non si vaccini per scelta personale. Il settimo motivo è stato ritenuto irrilevante, poiché le norme sulla durata dello stato di emergenza non incidono direttamente sulla disciplina speciale dell'obbligo vaccinale. L'ottavo motivo è stato respinto perché il trattamento riservato ai viaggiatori provenienti dall'estero non è comparabile con quello previsto per l'accesso all'attività lavorativa e riguarda situazioni diverse. La domanda relativa alla reintegrazione dell'anzianità di servizio, formulata solo con memoria non notificata, è stata dichiarata inammissibile anche per mancata impugnazione del D.P.C.M. 12 ottobre 2021, ritenuto atto presupposto vincolante nella parte in cui prevede la perdita di anzianità per i giorni di assenza ingiustificata. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'infondatezza delle censure. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 4-ter d.l. 44/2021, convertito dalla l. 76/2021

    L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

    La disposizione speciale disciplina esaustivamente la sospensione per inosservanza dell'obbligo vaccinale, escludendo retribuzione, compensi ed emolumenti e non configurando la sospensione come sanzione disciplinare.

  • art. 4-ter.1 d.l. 44/2021

    A decorrere dal 25 marzo 2022 ha mantenuto l'obbligo vaccinale per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, eliminando la sospensione dal servizio per l'inadempimento e determinando la reintegrazione dei ricorrenti.

  • art. 32 Cost.

    L'obbligo vaccinale è compatibile con la tutela costituzionale della salute quando persegue anche la salute collettiva, non incide negativamente sulla salute individuale oltre conseguenze normali e tollerabili e prevede un'equa indennità per eventuali danni ulteriori; il bilanciamento spetta al legislatore secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

  • art. 77 Cost.

    Le censure relative ai presupposti di necessità e urgenza dei decreti-legge non sono state ritenute fondate alla luce del vaglio costituzionale già svolto sulla disciplina.

  • art. 4, comma 7, d.l. 44/2021

    Il beneficio della ricollocazione in mansioni diverse riguarda i soli soggetti impossibilitati a vaccinarsi per accertato pericolo per la salute e non si estende a chi non si vaccina per scelta personale.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 1/2018

    La disciplina sulla durata dello stato di emergenza non incide direttamente sui provvedimenti adottati in applicazione della distinta e speciale normativa sull'obbligo vaccinale.

  • art. 1, comma 5, d.l. 127/2021

    Costituisce la base normativa per l'adozione di linee guida sulle modalità organizzative di verifica della certificazione verde nelle pubbliche amministrazioni.

  • D.P.C.M. 12 ottobre 2021, allegato, punto 1.4

    In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati... I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

    La previsione è stata ritenuta precettiva e vincolante; la mancata impugnazione del D.P.C.M., quale atto presupposto generale, rende inammissibile la domanda di reintegrazione dell'anzianità di servizio.

  • art. 2087 c.c.

    La sospensione è coerente con l'obbligo datoriale di sicurezza nei luoghi di lavoro.

  • art. 18 d.lgs. 81/2008

    La sospensione per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale è stata ritenuta funzionale alla tutela della sicurezza sul lavoro.

Massime di principio

  • La sospensione dal servizio prevista per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale anti-Covid-19, quando temporanea, priva di effetti disciplinari e accompagnata dalla conservazione del rapporto di lavoro, costituisce una conseguenza funzionale alla tutela della salute collettiva e non una sanzione disciplinare.
  • In applicazione del principio di corrispettività, il dipendente pubblico sospeso per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale non ha diritto alla retribuzione, agli altri emolumenti, ai contributi previdenziali o all'assegno alimentare, poiché la mancata prestazione lavorativa dipende dall'inadempimento di un obbligo personale liberamente rimuovibile.
  • La disciplina speciale sull'obbligo vaccinale può derogare alle regole generali previste per le sospensioni disciplinari o cautelari del pubblico impiego; non è quindi possibile estendere analogicamente al dipendente non vaccinato il trattamento economico previsto per chi sia sospeso nell'ambito di un procedimento penale o disciplinare.
  • Il diritto alla ricollocazione in mansioni diverse o al lavoro agile previsto dalla normativa emergenziale spetta ai lavoratori impossibilitati a vaccinarsi per accertati motivi di salute e non si estende ai lavoratori che omettano la vaccinazione per scelta personale.
  • Quando una pretesa di reintegrazione dell'anzianità di servizio si fonda su una previsione contenuta in un atto generale presupposto, la mancata impugnazione di tale atto può determinare l'inammissibilità della domanda, se l'amministrazione si è limitata ad applicarlo mediante attività vincolata.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoEfficacia ed esecuzione del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoSopravvenuta carenza di interesse

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