Sentenza del 20/11/2019 n. 6466 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un accertamento IRPEF effettuato con metodo sintetico, basato sul cosiddetto redditometro e sulla presenza di elementi indicativi di capacità contributiva. Il contribuente contestava, in sostanza, la determinazione presuntiva del reddito e la pretesa tributaria conseguente.
La decisione
La determinazione sintetica del reddito è ritenuta sufficiente quando l'Amministrazione dimostra l'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, senza necessità di ulteriori prove specifiche sul reddito effettivamente percepito. Spetta invece al contribuente fornire la prova contraria, dimostrando che il reddito presunto non esiste oppure che esiste in misura inferiore. Il principio è conforme all'art. 38 del d.P.R. 600/1973 e a Cass. n. 16912/2016. Pertanto, l'esito è favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La norma consente l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze di fatto indicativi della capacità contributiva. Una volta provati tali elementi, il contribuente deve fornire la prova contraria circa l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto.
Cassazione civile, sentenza n. 16912/2016
La pronuncia conferma che l'accertamento fondato sul redditometro non richiede all'Amministrazione una prova ulteriore rispetto alla dimostrazione dei fattori-indice di capacità contributiva, mentre il contribuente ha l'onere di dimostrare l'erroneità della presunzione.
Massime di principio
- Negli accertamenti sintetici, la prova dell'esistenza di spese, beni o altri indicatori di capacità contributiva può essere sufficiente per fondare la presunzione di un determinato reddito.
- Il contribuente non può limitarsi a contestare genericamente il redditometro: deve documentare che le spese sono state sostenute con risorse non imponibili, redditi già tassati, risparmi, finanziamenti o da soggetti diversi, oppure dimostrare che l'importo presunto è sovrastimato.
- L'onere della prova è inizialmente assolto dall'Amministrazione mediante la dimostrazione degli elementi-indice; successivamente grava sul contribuente la prova contraria.
- La presunzione derivante dal metodo sintetico può essere superata con documentazione concreta, coerente e riferibile alle singole spese o disponibilità patrimoniali considerate nell'accertamento.
- La valutazione deve comunque tenere conto della disciplina applicabile al periodo d'imposta interessato e della corretta individuazione degli elementi utilizzati dall'Amministrazione.
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