Sentenza n. 483/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa adozione di idoneo provvedimento cautelare: - del silenzio-inadempimento in ordine all’istanza n. 293 del 31.1.2024 avente ad oggetto nuovo allaccio idrico relativo ad un’abitazione - ora non più abitabile - in località “Cozzo Nero” del Comune di Umbriatico nonché per l’accertamento dell’obbligo e per la condanna a provvedere nei confronti dello stesso Comune, con eventuale nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3, c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di nuovo allaccio idrico relativa a un immobile sito in località Cozzo Nero
Esito
Favorevole al ricorrente (utente del servizio idrico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune di Umbriatico sull’istanza del 31 gennaio 2024, avente a oggetto un nuovo allaccio idrico per un’abitazione non più abitabile e per le esigenze della propria azienda zootecnica. Ha dedotto la violazione del regolamento (CE) n. 852/2004, per il rischio derivante dal prelievo di acqua da un torrente in assenza di una fornitura regolare; la violazione della delibera ARERA n. 665/2017, in relazione all’accesso al servizio e alle tariffe agevolate per l’utenza zootecnica; la violazione degli artt. 2 e 2-bis l. 241/1990, per il mancato rispetto dell’obbligo di concludere il procedimento; nonché la violazione dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere per illogicità e ingiustificata disparità di trattamento. Il Comune ha sostenuto di avere tempestivamente interessato Sorical s.p.a., ritenendo che l’esecuzione dei nuovi allacci spettasse al gestore del servizio idrico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che l’allaccio idrico richiesto riguarda un servizio essenziale e che il ricorrente ha diritto a ottenere l’utenza. La questione decisiva riguardava l’individuazione del soggetto competente all’esecuzione dell’intervento. Dalla documentazione e dalle convenzioni esaminate è emerso che Sorical s.p.a. gestisce l’adduzione dell’acqua presso i serbatoi comunali e regionali, ma non l’intero sistema idrico di proprietà comunale né la condotta distributrice interessata dall’intervento. Pertanto, l’allaccio deve essere eseguito dal Comune, direttamente o mediante una ditta specializzata e certificata. Il giudice ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento e ha accertato l’obbligo del Comune di realizzare l’allaccio entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Non è stata disposta la nomina di un commissario ad acta, non risultando necessari i relativi presupposti in ragione della natura materiale dell’intervento. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda e per l’incertezza sul riparto delle competenze.
Norme richiamate
artt. 2 e 2-bis l. 241/1990
L’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento avviato dall’istanza del privato e il silenzio serbato oltre il termine costituisce inadempimento dell’obbligo di provvedere.
art. 117, comma 3, c.p.a.
La nomina del commissario ad acta è eventuale e presuppone che, alla luce della natura dell’obbligo da eseguire, ne ricorrano i presupposti; nel caso concreto non è stata ritenuta necessaria.
artt. 141 e seguenti d.lgs. 152/2006
La disciplina del servizio idrico integrato comprende i servizi di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua e impone una gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
art. 142, comma 3, d.lgs. 152/2006
Agli enti locali sono attribuite funzioni relative all’organizzazione del servizio idrico integrato, alla scelta della forma di gestione, alla determinazione delle tariffe, all’affidamento e al controllo della gestione.
art. 151, commi 1 e 2, d.lgs. 152/2006
Il rapporto tra ente locale e gestore è regolato da una convenzione che deve definire, tra l’altro, i livelli di efficienza e affidabilità del servizio e le modalità di controllo del suo esercizio.
Regolamento (CE) n. 852/2004, art. 4
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione all’obbligo di garantire l’utilizzo di acqua potabile o pulita nelle aziende zootecniche; la sentenza fonda tuttavia l’accoglimento principalmente sul diritto all’allaccio e sull’individuazione del Comune quale soggetto competente.
Delibera ARERA n. 665/2017
La norma è stata invocata dal ricorrente in relazione all’allaccio e alle tariffe agevolate; la decisione accoglie il ricorso sulla base del diritto al servizio essenziale e del riparto delle competenze esecutive.
Massime di principio
- Il silenzio dell’amministrazione su un’istanza diretta a ottenere l’attivazione di un servizio pubblico essenziale è illegittimo quando l’amministrazione, pur dovendo definire la richiesta o attivare gli interventi necessari, omette di adottare una determinazione conclusiva.
- Il diritto dell’utente a ottenere l’allaccio a un servizio idrico essenziale non viene meno per il fatto che una società esterna gestisca una parte della filiera del servizio: occorre verificare concretamente, sulla base della convenzione e della titolarità delle reti, quale soggetto sia competente per lo specifico intervento.
- Quando l’intervento richiesto riguarda una condotta distributrice di proprietà comunale non compresa nella gestione affidata al soggetto che cura l’adduzione, l’obbligo di eseguire l’allaccio grava sul Comune proprietario della rete, che può provvedervi mediante le proprie strutture o tramite una ditta specializzata e certificata.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e fissare un termine per l’esecuzione dell’intervento, senza nominare un commissario ad acta quando la natura dell’attività da svolgere non rende necessario l’intervento sostitutivo.
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