Ordinanza n. 978/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto dell’istanza di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di cittadinanza italiana
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto con cui il Ministero dell'Interno ha rigettato la sua istanza di cittadinanza italiana. Il testo non espone gli specifici vizi di legittimità dedotti né le ragioni sostanziali del diniego. Il TAR ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo sussistenti esigenze cautelari apprezzabili e adeguatamente tutelabili mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto la propria giurisdizione e competenza e non ha disposto la sospensione dell'efficacia del decreto impugnato. Ha invece applicato l'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 23 settembre 2026 per la trattazione nel merito, in considerazione delle esigenze cautelari della ricorrente. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Le esigenze cautelari della ricorrente appaiono “apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente” con la sollecita fissazione dell’udienza di merito
La tutela cautelare può essere assicurata, anziché mediante la sospensione dell'atto impugnato, attraverso la fissazione sollecita dell'udienza di merito quando le esigenze cautelari risultino apprezzabili e adeguatamente tutelabili in tal modo.
art. 55, comma 10, c.p.a.
fissa, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2026
Il giudice, ravvisate esigenze cautelari meritevoli di tutela, può fissare con priorità l'udienza di merito invece di concedere la sospensione cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità
Consente l'oscuramento delle generalità quando ciò sia necessario a tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari sono apprezzabili ma possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita definizione della causa, il giudice amministrativo può fissare prioritariamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'atto, con rinvio al definitivo della regolazione delle spese.
Come è indicizzato
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