Cassazione Penale, Sentenza n. 1092/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma della misura di custodia cautelare in carcere riferita al capo 8 dell'imputazione (ruolo di partecipe dell'associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di gravità indiziaria, sostenendo che la difesa aveva prodotto elementi di novità (consulenza tecnica sulle captazioni, copie video) non adeguatamente valutati dal Tribunale e che la consulenza avrebbe dimostrato l'assenza di discrasie rispetto alle trascrizioni già valutate; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari: si contestava che il Tribunale avesse motivato la custodia solo sulla gravità del fatto senza valutare la concretezza e l'attualità del pericolo, l'effetto del tempo trascorso (periodo contestato: 8/01/2021-13/08/2021), la decisione del Magistrato di Sorveglianza che avrebbe dichiarato cessata la pericolosità sociale, e la mancata valutazione della adeguatezza di misure alternative (arresti domiciliari con braccialetto elettronico).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché i motivi sono risultati generici, in parte privi di specificità e manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui l'appello avverso l'ordinanza che rigetta la revoca della custodia cautelare non può riesaminare ex novo le condizioni cautelari salvo che siano prodotte specifiche novità idonee a modificare il quadro probatorio. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia indicato i punti di discrasia tra le trascrizioni e la consulenza, quindi non sia stata dimostrata la novità rilevante. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che l'ordinanza impugnata aveva già valutato il tempo trascorso e che l'eventuale provvedimento del Magistrato di Sorveglianza, emesso successivamente, non poteva essere conosciuto dal giudice che ha deciso; inoltre la motivazione indica implicitamente il rigetto della richiesta di misura alternativa. In ragione dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolazione del reato associativo in materia di stupefacenti: la contestazione riguardava il ruolo di partecipe dell'associazione. La Corte ha valutato la gravità degli indizi relativi a tale capo senza ritenere sufficienti gli elementi difensivi prodotti per scalfire il giudizio indiziario.
codice di procedura penale, art. 299
Norma che disciplina l'allegazione di atti o documenti (es. consulenza tecnica di parte) all'atto di impugnazione; la Corte ha osservato che l'allegazione di consulenza non basta se non è indicata con specificità la rilevanza e i punti di discordanza rispetto al materiale già valutato.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Riferimento alla presunzione di perdurante pericolosità nel caso di reati gravi; la Corte rileva che anche quando opera tale presunzione il tempo trascorso può essere valutato dal giudice, ma nel caso concreto il Tribunale aveva già ritenuto irrilevante il tempo decorso.
codice di procedura penale, art. 94
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la decisione (segnalazione per i provvedimenti conseguenti all'inammissibilità).
Massime di principio
- In appello contro il rigetto di istanze cautelari il giudice non riesamina liberamente le condizioni della misura: il controllo è limitato a verificare la correttezza giuridica e la motivazione dell'ordinanza impugnata e a valutare eventuali elementi di novità che incidano concretamente sul quadro probatorio.
- Perché una consulenza o altra produzione difensiva sia ritenuta 'novità' idonea a modificare il giudizio cautelare è necessario indicare con precisione i punti di discrasia o gli specifici profili di rilevanza che dimostrino l'errore della precedente valutazione; affermazioni generiche sono inammissibili.
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede che il giudice consideri la gravità del fatto insieme alla concretezza e attualità del pericolo, al tempo trascorso e alle circostanze personali dell'indagato; tuttavia, se il tribunale ha già motivato su questi aspetti, il semplice richiamo a provvedimenti successivi o a valutazioni generiche non basta.
- Un provvedimento del Magistrato di Sorveglianza intervenuto dopo la decisione impugnata potrebbe non incidere sull'ordinanza precedente se non prodotto e valorizzato in modo specifico nel gravame; è importante produrre tempestivamente provvedimenti sopravvenuti e spiegare la loro rilevanza.
- Quando si chiede una misura meno afflittiva è necessario motivare concretamente l'adeguatezza della alternativa (es. domiciliari con braccialetto elettronico), fornendo elementi sulla personalità dell'imputato, sulle garanzie di non reiterazione e su dove la misura possa essere eseguita.
- Gli impugnanti devono evitare argomentazioni generiche: l'inammissibilità può comportare condanne per responsabilità per spese e somme a titolo di ammenda se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o inesatto.
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