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Sentenza

Sentenza n. 10476/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 20 NOVEMBRE 2024, n. prot. 46535 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “1. Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig.ra Mangiacapra Angelica nata il 19/05/1992 a Caserta (CE) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso Superiore di Specializzazione in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università Cardenal Herrera-CEU di Castellón - SPAGNA in data 10/01/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 39908 dell’11 dicembre 2023, con Mangiacapra Angelica, come citata in premessa, è rigettata..”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202500258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego espresso del riconoscimento in Italia di un titolo di formazione conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo alla richiesta di riconoscimento di un attestato formativo conseguito presso un'università spagnola, finalizzato all'esercizio della professione di docente specializzato sul sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ha dedotto plurime violazioni della normativa europea e italiana sul riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, difetto di motivazione e di istruttoria, eccesso di potere per omessa istruttoria anche in relazione al rinvio pregiudiziale, nonché ingiustizia manifesta e irragionevolezza. Il ricorso era accompagnato da domanda cautelare, accolta dal TAR e non appellata. Successivamente, la ricorrente ha rinunciato all'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo ai fini della partecipazione ai percorsi INDIRE e ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Anche l'amministrazione ha aderito alla richiesta, depositando la domanda di rinuncia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure relative alla legittimità del diniego. Il Collegio ha ritenuto vincolante, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del difensore circa la sopravvenuta carenza di interesse della propria assistita: venuto meno l'interesse alla decisione, il giudice non può pronunciarsi sulla fondatezza del ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione del carattere meramente processuale della pronuncia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La dichiarazione del difensore, validamente resa nell'interesse della parte, circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l'improcedibilità del ricorso, quando il venir meno dell'interesse è riconosciuto nel processo e non emergono ragioni per disattenderla.
  • In applicazione del principio dispositivo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito una controversia quando la parte ricorrente abbia manifestato il sopravvenuto disinteresse alla decisione, dovendo dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
  • La rinuncia all'istanza amministrativa oggetto del giudizio può determinare il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento e conseguentemente l'improcedibilità del ricorso, senza esame delle censure dedotte.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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