Ordinanza n. 777/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare contro il diniego o mancato rilascio del permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la domanda di sospensione proposta nel giudizio relativo al rilascio del permesso di soggiorno. Il rapporto di lavoro con l'impresa richiedente era già cessato al momento della presentazione della domanda. L'appellante ha prospettato esigenze cautelari connesse alla possibilità di regolarizzare la propria posizione, evidenziando che la cessazione del rapporto non era a lui imputabile e che, nelle more, aveva reperito una nuova occupazione lavorativa. Il quadro fattuale è stato valutato anche sotto il profilo dell'assenza di pericolosità sociale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. In base ai recenti orientamenti della Sezione, ha attribuito rilievo alla buona fede del lavoratore e alla non imputabilità al lavoratore delle carenze riferibili al datore di lavoro, ravvisando uno spazio per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, soprattutto perché era stata reperita nelle more una nuova occupazione. In assenza di elementi di pericolosità sociale, le esigenze cautelari dell'appellante sono state ritenute prevalenti durante la fase di cognizione di merito. È stata disposta la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.; le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
sollecita fissazione dell’udienza di merito
A seguito dell'accoglimento della domanda cautelare, consente di disporre la trasmissione degli atti al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito.
Massime di principio
- Quando la cessazione del rapporto di lavoro dipende da carenze imputabili al datore di lavoro e non dal lavoratore straniero, la buona fede del lavoratore può giustificare, in sede cautelare, la valutazione della possibilità di rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
- La sopravvenuta reperibilità di una nuova occupazione lavorativa costituisce un elemento rilevante nella valutazione cautelare della posizione dello straniero la cui precedente relazione lavorativa era cessata prima della domanda di permesso di soggiorno.
- In assenza di elementi di pericolosità sociale, le esigenze cautelari dello straniero possono prevalere nelle more della decisione di merito quando la sua posizione evidenzi buona fede e non imputabilità delle irregolarità lavorative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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