Cassazione Civile, Ordinanza n. 20261/2024 del 22/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (controricorrente)
La controversia
La vicenda origina dalla sentenza della Corte di cassazione n. 36352/2023, che aveva rigettato il ricorso proposto da due parti contro una decisione del Tribunale di Lucca e le aveva condannate al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente. Nel controricorso era stata però formulata dal difensore la richiesta di distrazione delle spese, con la prescritta dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.; la Corte, nella sentenza, aveva omesso di pronunciarsi su tale istanza. Il ricorso per correzione di errore materiale è quindi stato proposto dal controricorrente e dal suo difensore per ottenere l'integrazione della motivazione e del dispositivo della precedente decisione, con espressa clausola di distrazione delle spese in favore del difensore.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l'istanza di correzione. Ha rilevato che la richiesta di distrazione era stata ritualmente formulata e che l'omissione di pronuncia sulla stessa integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287, 288 c.p.c., applicabile anche alle pronunce della Cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto la correzione della sentenza n. 36352/2023, inserendo sia nella motivazione sia nel dispositivo la clausola di distrazione delle spese in favore del difensore avvocato Antonio Massari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
La richiesta di distrazione delle spese, se ritualmente formulata dal difensore con dichiarazione di anticipo, impone che la condanna alle spese sia pronunciata con clausola di distrazione in favore del difensore.
artt. 287 e 288 c.p.c.
L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese costituisce errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non con ordinari mezzi di impugnazione.
art. 391-bis c.p.c.
Il procedimento di correzione degli errori materiali è applicabile anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, quando la richiesta sia stata ritualmente formulata con dichiarazione di anticipo, integra un errore materiale correggibile ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., non una domanda autonoma da far valere con impugnazione ordinaria.
- La correzione dell'errore materiale può essere utilizzata anche per integrare una pronuncia della Corte di cassazione, in forza dell'art. 391-bis c.p.c.
- Quando la distrazione è stata richiesta e risultano i relativi presupposti, la statuizione sulle spese deve essere integrata con la clausola di distrazione sia nella motivazione sia nel dispositivo.
- Il procedimento di correzione è funzionale alla rapida formazione di un titolo esecutivo in favore del difensore distrattario e si coordina con il principio di ragionevole durata del processo.
Come è indicizzato
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