Cassazione Civile, Ordinanza n. 33217/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso del contribuente, rilevando d'ufficio che l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile e che mancava la dimostrazione del pregiudizio specifico richiesto dalla normativa sopravvenuta per l'ammissibilità dell'azione. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente ha impugnato davanti al giudice tributario l'iscrizione a ruolo e la correlata cartella di pagamento, nonché un invito al pagamento, deducendo principalmente la mancata rituale notificazione degli atti. In primo grado il ricorso è stato respinto, ritenendosi regolare la notifica e tardive o precluse le ulteriori contestazioni sulla cartella e sul credito iscritto a ruolo. In appello è stato confermato che la controversia riguardava, in sostanza, un estratto di ruolo; la decisione è stata poi impugnata per cinque motivi: contestazione dell'efficacia probatoria di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento; violazione delle norme sulla notifica per mancato raggiungimento dello scopo e difetto dei requisiti dell'invito al pagamento; omessa valutazione del mancato deposito dell'originale della cartella; omessa pronuncia sulle censure; violazione del regolamento CE n. 1179/2008. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio l'inammissibilità dell'originario ricorso, poiché l'estratto di ruolo è atto interno non autonomamente impugnabile e, per impugnare il ruolo o la cartella invalidamente notificata, è necessario dimostrare uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tipizzati dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, non allegato né provato dal ricorrente nei termini richiesti.
Norme richiamate
art. 2712 c.c.
Richiamato come norma sulla prova delle riproduzioni meccaniche, in relazione alla contestazione delle copie degli avvisi di ricevimento.
art. 2719 c.c.
Richiamato per la contestazione di conformità all'originale delle copie prodotte in giudizio.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova della notifica e della conformità delle copie.
art. 160 c.p.c.
Richiamato in relazione alla nullità della notificazione.
art. 214 c.p.c.
Richiamato sulla disconoscenza delle scritture e delle copie prodotte.
art. 156 c.p.c.
Richiamato con riferimento al raggiungimento dello scopo dell'atto notificato.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per la denunciata omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la non autonomamente impugnabilità dell'estratto di ruolo.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione" solo in presenza dei casi tipizzati
La Corte lo applica ai processi pendenti e lo interpreta come norma che seleziona e tipizza i casi in cui l'invalida notificazione della cartella consente l'azione immediata, incidendo sull'interesse ad agire.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Fonte introduttiva della modifica all'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
L. n. 215 del 2021
Legge di conversione del d.l. n. 146/2021.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
Uno dei casi tassativi di pregiudizio che legittimano l'impugnazione diretta del ruolo o della cartella invalidamente notificata.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato quale ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio rilevante.
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
Richiamato nel contesto delle verifiche che possono derivare dall'iscrizione a ruolo.
art. 38, comma 2, terzo comma, c.p.c.
Richiamato nel dispositivo processuale relativo alla pronuncia sulla domanda/impugnazione.
art. 6 CEDU
Richiamato solo nel vaglio di costituzionalità, ritenuto non violato secondo i precedenti delle Sezioni Unite.
art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU
Richiamato solo nel vaglio di costituzionalità, ritenuto non violato secondo i precedenti delle Sezioni Unite.
art. 3 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità, ritenuto non violato.
art. 24 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità, ritenuto non violato.
art. 101 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità, ritenuto non violato.
art. 104 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità, ritenuto non violato.
art. 113 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità, ritenuto non violato.
art. 117 Cost.
Richiamato nel giudizio di costituzionalità con riferimento alla CEDU.
Massime di principio
- L'estratto di ruolo è un atto interno dell'amministrazione finanziaria e, di regola, non è autonomamente impugnabile; i vizi che lo riguardano vanno fatti valere impugnando la cartella di pagamento o l'atto impositivo in cui il ruolo si sostanzia.
- La nuova disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 incide sull'interesse ad agire e si applica anche ai processi pendenti, richiedendo che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nei casi tipizzati dalla norma.
- In presenza di una disciplina sopravvenuta che tipizza i casi di tutela immediata contro ruolo o cartella invalidamente notificati, l'interesse ad agire assume natura dinamica e deve sussistere fino alla decisione, risultando onere della parte allegare e provare il pregiudizio previsto dalla legge.
- Se il contribuente non deduce nei termini lo specifico pregiudizio richiesto dalla norma per l'impugnazione diretta, il ricorso originario deve essere dichiarato inammissibile, a prescindere dalle ulteriori censure sulla notifica o sul merito della pretesa tributaria.
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