Cassazione Civile, Ordinanza n. 29149/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di locazione di immobile adibito ad attività di commercio di autoveicoli. La società resistente, già conduttrice e subentrata nel rapporto, chiese al titolare della ditta individuale proprietaria il pagamento dell'indennità per perdita di avviamento ex art. 34 l. n. 392/1978, sostenendo di aver rilasciato i locali su richiesta del locatore, il quale aveva dichiarato di volerli riottenere per destinarli ad attività propria e dei figli. Il locatore eccepì la rinuncia all'indennità e, in primo e secondo grado, contestò il diritto della controparte, cercando in appello di introdurre nuovi documenti e testimoni per dimostrare che l'originaria conduttrice avrebbe continuato di fatto l'attività commerciale nei medesimi locali tramite altre società, con conseguente insussistenza del presupposto dell'indennità. In cassazione articolò due motivi: con il primo dedusse l'inesistenza della procura alle liti della società attrice, assumendo che fosse stata conferita da soggetto privo di poteri rappresentativi e per società indicata in modo non corrispondente ai dati fiscali e camerali; con il secondo denunciò la violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte d'appello escluso la produzione documentale e la prova testimoniale invocando una nozione di causa non imputabile ritenuta troppo restrittiva, anziché valorizzare la diligenza processuale della parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la contestazione del difetto di rappresentanza processuale della parte, se non tempestivamente sollevata nei gradi di merito secondo le preclusioni processuali, non può essere proposta per la prima volta in cassazione; il ricorrente non aveva inoltre indicato in modo specifico dove e come la questione fosse stata dedotta nei precedenti gradi. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché il ricorrente non aveva assolto agli oneri di specifica allegazione e riproduzione dei documenti e dei capitoli di prova, impedendo alla Corte di verificare la dedotta non imputabilità della mancata produzione in primo grado e la decisività del materiale istruttorio. La Corte ha inoltre osservato che, anche a voler ammettere tali prove, la prospettazione difensiva restava generica e non idonea a escludere il diritto all'indennità di avviamento. È stato dichiarato inammissibile anche il controricorso per tardività della notifica, e nessuna spesa è stata liquidata a favore della controricorrente; è stato infine dato atto dell'obbligo del doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34 l. n. 392/1978
L'indennità di avviamento è dovuta nei casi previsti dalla norma; la sua debenza non è esclusa da deduzioni generiche sulla prosecuzione dell'attività tramite terzi se non si dimostra in modo specifico la mancata cessazione dell'attività in proprio e la rilevanza del fatto nel rapporto con la clientela.
art. 345 c.p.c.
Nel processo di appello le nuove prove sono ammissibili solo se la parte dimostra che non poteva produrle o dedurle prima per causa non imputabile; la deduzione deve essere specifica e supportata dalla riproduzione del contenuto dei documenti e dei capitoli di prova.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale denunciato deve essere prospettato nel rispetto degli oneri di specificità e autosufficienza del ricorso.
art. 370, primo comma, c.p.c.
Il controricorso è inammissibile se notificato oltre il termine previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte di percepire direttamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti, senza rinvio a ricerche esplorative del fascicolo.
art. 244 c.p.c.
I capitoli di prova testimoniale devono essere specifici quanto ai fatti da provare; capitoli generici o indeterminati sono inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La questione relativa al difetto di poteri rappresentativi di chi ha rilasciato la procura ad litem deve essere tempestivamente dedotta nei gradi di merito; se non lo è, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- L'ammissibilità delle nuove prove in appello richiede la dimostrazione concreta che la loro produzione o deduzione era impossibile in primo grado per causa non imputabile; l'allegazione deve essere specifica e autosufficiente.
- Nel ricorso per cassazione la parte che contesta l'ammissibilità o la decisività di documenti e prove deve riprodurne o indicarne precisamente il contenuto, così da consentire il controllo della Corte senza indagini esplorative.
- I capitoli di prova testimoniale devono essere formulati in modo specifico e riferiti a fatti determinati; formule generiche su 'accordi economici' o su condotte indeterminate non soddisfano il requisito di ammissibilità.
- In tema di indennità di avviamento, non basta allegare in modo astratto che l'attività sia proseguita tramite società terze: occorre dimostrare in modo puntuale che non si sia verificata la cessazione dell'attività in proprio rilevante ai fini della tutela dell'avviamento.
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