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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33448/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 16/02/2023 che aveva rigettato le istanze di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio del 18/11/2022. Il sequestro riguardava documenti, appunti, corrispondenza, dispositivi informatici e telefonici, denaro contante, armi e munizionamento ritenuti pertinenti rispetto a ipotesi di reato connessi all'associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e reati patrimoniali. I ricorrenti, limitando il riesame al solo sequestro dei supporti informatici, hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 324, 256 e 247 c.p.p.), lamentando l'indiscriminata estensione del sequestro, la mancanza di preventiva e specifica indicazione delle cose da acquisire, l'assenza di un chiaro nesso di pertinenza tra le cose sequestrate e i reati, e la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, in particolare con riferimento alla copia integrale dei dati e alla loro successiva consultazione da parte della polizia giudiziaria senza selezione partecipata o contraddittorio.

La decisione

La Corte ha respinto i ricorsi come infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente verificato l'astratta configurabilità dei reati (fumus) anche in ragione della conferma delle misure cautelari; che il decreto di sequestro indicava in modo sufficientemente specifico i beni oggetto di acquisizione e le finalità probatorie; che, specie in relazione a reati di stampo mafioso e reati patrimoniali, era ragionevole ritenere la pertinenza dei dispositivi informatici e degli altri materiali elencati; che non è richiesta la prova certa della pertinenza al momento del sequestro, ma solo la possibilità non astratta di un collegamento con i fatti; che la misura era rispettosa dei principi di adeguatezza e proporzionalità in quanto era prevista la creazione di una copia forense e la trattenuta esclusiva dei dati rilevanti, con restituzione dei dispositivi e omissione di dati non utili; infine ha ritenuto non fondate le censure sulla durata delle operazioni di estrazione, considerata congrua rispetto alla complessità delle indagini e al breve intervallo temporale intercorso. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Ricorrenza dell'ipotesi di associazione mafiosa: la gravità e la natura del reato rendono ragionevole il sequestro di dispositivi e documenti come fonti probatorie potenzialmente pertinenti.

  • art. 110, art. 512-bis, art. 416-bis.1 cod. pen.

    I reati concorrenti indicati giustificano l'acquisizione di corrispondenza e strumenti di comunicazione quali possibili mezzi e riscontri dell'attività criminosa.

  • art. 110, art. 648-bis, art. 648-ter cod. pen.

    Rilevanza di dispositivi e documenti per reati patrimoniali come riciclaggio e trasferimento fraudolento di beni; legittima pertinenza di materiale finanziario e contabile.

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020

    Richiamato procedurale relativo alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero e alle modalità di partecipazione del P.M. nel procedimento; utilizzato nel contesto dell'istruttoria.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma che consente il ricorso per cassazione contro le ordinanze di rigetto dell'istanza di riesame; i ricorrenti hanno proposto il gravame ai sensi di questa norma.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    Individua i motivi di impugnazione in cassazione sollevati dai ricorrenti (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto le censure infondate.

  • artt. 324, 256 e 247 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dai ricorrenti in materia di perquisizione, sequestro e motivazione degli atti: la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse fornito adeguata specificazione e motivazione in rapporto ai requisiti di legge.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di riproduzione del motivo nel ricorso; utilizzato per delimitare la rappresentazione del motivo impugnatorio.

Massime di principio

  • Per il sequestro probatorio non è necessario provare in modo definitivo che un bene sia corpo del reato o perfettamente pertinente: è sufficiente dimostrare una possibilità concreta di collegamento col reato nello specifico caso.
  • La conferma di misure cautelari personali (es. custodia cautelare) costituisce elemento rilevante per desumere il 'fumus' e rafforza la legittimità di un sequestro probatorio collegato alle stesse indagini.
  • Il decreto di sequestro deve indicare in modo chiaro gli oggetti da acquisire e le finalità probatorie; tuttavia, l'indicazione può riguardare categorie di documenti e dispositivi quando la natura dei reati giustifica una ricerca ampia (es. reati mafiosi o patrimoniali complessi).
  • È ammissibile effettuare una copia forense integrale dei dispositivi se l'estrazione sul posto è impossibile o impraticabile per la mole dei dati; la conservazione definitiva deve comunque essere limitata ai soli dati pertinenti e non utili devono essere omessi o restituiti.
  • Le censure generiche sulla presunta indeterminatezza o sull'eccessiva ampiezza del sequestro sono deboli se il P.M. e il giudice hanno motivato il nesso di pertinenza con elementi concreti e la previsione di misure di selezione dei dati.
  • Chi impugna deve proporre censure concrete e specifiche (es. indicare quali dati sono manifestamente estranei o la sproporzione quantitativa), non limitarsi a asserzioni generiche sul carattere invasivo della misura.
  • La durata delle operazioni di estrazione deve essere valutata in relazione alla complessità dell'indagine e alla quantità di dati; tempi ragionevoli e motivati difficilmente integrano vizio se non sono eccessivi rispetto al caso concreto.
  • Se si teme la disclosure di dati non pertinenti, è opportuno chiedere al giudice misure cautelari specifiche (es. nomina di un custode tecnico, modalità di estrazione e copia forense, limitazioni all'accesso ai dati) e, se del caso, la selezione assistita in contraddittorio.

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